Per i progetti di costruzioni in zone sismiche, il progettista dovrà asseverare il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni. Le attività edilizie in zona simica vengono classificate in base alla "maggiore o minore rilevanza" rispetto all'incolumità pubblica e quelle a "minor impatto" verranno esentate dall'autorizzazione preventiva dell'ufficio tecnico regionale.
Quanto alla denuncia dei lavori di realizzazione e alla relazione da presentare a struttura ultimata per le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, non servirà più presentare la documentazione in triplice copia (sarà sufficiente consegnare un'unica copia di progetti e relazioni).
Sono queste le principali novità che la bozza dello Sblocca Cantieri prevede nel "pacchetto" di misure che vanno a modificare il Tu Edilizia (Dpr 380 del 2001).
indice dei contenuti
- Denuncia lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
- Il progettista deve asseverare la rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni
- Denuncia lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica
- Per le costruzioni in zone sismiche decade l'obbligo di autorizzazione preventiva se gli interventi sono di «minore rilevanza per l'incolumità pubblica»
- Classificazione attività edilizie in zona simica
- Autorizzazione di inizio lavori in zone sismiche
Denuncia lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche
Il progettista deve asseverare la rispondenza alle norme tecniche per le costruzioni
Viene parzialmente riscritto l'articolo 93 del testo unico Edilizia che disciplina la denuncia dei lavori e la presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche. In particolare, viene stabilito che i progetti da depositare siano accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.
Asseverazione che attualmente il Tu Edilizia non prevede. Il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione citata, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori per opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (di cui all'articolo 65 del Tu).
Denuncia lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica
La bozza di Dl prevede una modifica all'articolo 65 del Testo unico Edilizia. Il comma 1 attualmente stabilisce che le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal costruttore allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
Con il Dl si prevede che le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore (e non più di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, come previsto dalla norma vigente) prima del loro inizio, vengano denunciate dal costruttore allo sportello unico. Viene meno la previsione secondo cui lo sportello provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. Se le novità contenute nella bozza saranno confermate, il progetto dell'opera e la relativa relazione illustrativa non dovranno più essere presentati in triplice copia. Andrà presentata in un unico esemplare anche la relazione che il direttore dei lavori è tenuto a depositare entro 60 giorni dall'ultimazione delle opere. Inoltre lo sportello unico non sarà più tenuto a rilasciare al costruttore una copia del progetto e della relazione, ma basterà l'attestazione dell'avvenuto deposito.
Per le costruzioni in zone sismiche decade l'obbligo di autorizzazione preventiva se gli interventi sono di «minore rilevanza per l'incolumità pubblica»
Per le attività edilizie in zone sismiche, viene prevista l'introduzione nel Tu Edilizia di nuove disposizioni che, tra l'altro, introducono una classificazione degli interventi, suddividendoli in «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza», con l'introduzione di un diverso regime autorizzatorio rispetto alla legislazione vigente.
Classificazione attività edilizie in zona simica
Vengono classificati come «interventi rilevanti rispetto alla pubblica incolumità»:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1 e zona 2);
- le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
- gli interventi relativi ed edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.
Vengono definiti di «minore rilevanza»:
- gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 3);
- le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
- le nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale non richiedano più articolate calcolazioni e verifiche.
Ricadono nella categoria «interventi privi di rilevanza»:
- gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.
La bozza di Dl demanda al ministero delle Infrastrutture, d'intesa con la Conferenza Unificata, la definizione di linee guida per individuare in modo più dettagliato gli interventi strutturali «rilevanti», di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza» insieme alle varianti di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso scritto che viene richiesto per progetti di costruzioni in zone sismiche (articolo 93 del Tu).
«Nelle more dell'emanazione delle linee guida - si legge nella bozza di Dl -, le Regioni possono comunque dotarsi di specifiche elencazioni o confermare le disposizioni vigenti. A seguito dell'emanazione delle linee guida, le Regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento delle stesse».
Autorizzazione di inizio lavori in zone sismiche
Per quanto riguarda l'autorizzazione di inizio lavori in zone sismiche (articolo 94 del Dpr 380 del 2001), fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, si stabilisce che non si possono iniziare lavori relativi ad interventi "rilevanti" senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. Ciò non vale per gli interventi di «minore rilevanza» e «privi di rilevanza», per i quali i lavori possono essere iniziati senza l'autorizzazione preventiva dell'ufficio tecnico della regione. Per gli interventi non soggetti ad autorizzazione preventiva, le Regioni possono istituire controlli anche con modalità a campione.
di Mariagrazia Barletta
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