Ampliata alle zone classificate a rischio 2 e 3 di pericolosità, la detrazione del 75 e 85 per cento riservata agli interventi di demolizione volti alla riduzione della vulnerabilità sismica, praticati da imprese che vendono gli immobili ricostruiti entro 18 mesi dalla conclusione dei lavori. Viene rafforzato il bonus fiscale riservato a chi adotta misure antisismiche su edifici adibiti ad abitazione o ad attività produttive.
Le modifiche al cosiddetto sismabonus sono contenute nel decreto Crescita, approvato ieri "salvo intese" dal Consiglio dei ministri. Dunque, il testo potrebbe subire modifiche prima di fare ingresso in Gazzetta ufficiale (poi ci sarà l'iter parlamentare per la conversione in legge).
Ecco cosa cambia
Il sismabonus già si applica ad immobili ricadenti in Comuni ricompresi nelle zone sismiche ad alto rischio, ossia nelle zone 1 e 2 di pericolosità sismica. In più, fino al 2021 è esteso anche agli edifici ubicati in zona 3. Fanno eccezione gli interventi di demolizione e ricostruzione di interi edifici, volti a ridurne il rischio sismico. Si tratta di interventi che possono anche prevedere variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente, se permessa dalle norme urbanistiche, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell'immobile.
Per quest'ultima tipologia di interventi, il sismabonus attualmente è limitato ai soli edifici ricadenti nelle zone classificate a rischio 1 di pericolosità. E qui interviene il decreto Crescita, che ne prevede l'estensione agli immobili ricadenti anche nelle zone a rischio 2 e 3.
Per approfondire:
• Bonus ristrutturazioni, ecobonus e greenbonus nella legge di Bilancio 2019
• Sisma-bonus anche per la demolizione e ricostruzione su diverso sedime
Invariata l'entità della detrazione
Per tali interventi di demolizione e ricostruzione resta invariata l'entità della detrazione, che spetta all'acquirente nella misura del 75 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro per ciascuna unità immobiliare.
Più nel dettaglio, la detrazione del 75 per cento spetta se - in seguito ai lavori - la riduzione della vulnerabilità conseguita permette di classificare l'immobile nella classe di rischio immediatamente inferiore a quella di partenza. Con un "salto" di due classi di rischio la detrazione sale invece all'85 per cento.
Gli acquirenti delle unità immobiliari possono anche optare per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari.
di Mariagrazia Barletta
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