Fino a tutto il 2020 l'appalto integrato ha campo libero. Cambiano ancora le modalità di affidamento degli appalti sottosoglia e questa volta le modifiche investono anche il settore dei servizi, dando maggior spazio all'affidamento diretto.
Si segnala l'abolizione - durante l'esame del testo al Senato - dell'incentivo del 2 per cento per la progettazione interna alle stazioni appaltanti, che era stato reintrodotto dal decreto Sblocca-cantieri. Di seguito le principali novità che riguardano gli appalti, contenute nello Sblocca-cantieri diventato legge.
Il testo della legge Sblocca-cantieri
Aggiornamento del 18 giugno:
La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi
Si veda anche:
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indice dei contenuti
- Fino al 2020 via libera all'appalto integrato e sospeso l'Albo dei commissari di gara
- Contratti sottosoglia: cambiano le modalità di affidamento
- Resta la previsione di tornare al regolamento attuativo, inascoltate le osservazioni dell'Anac
- Abolito l'incentivo alla progettazione per i tecnici delle stazioni appaltanti
- Progetto di fattibilità: attenzione al consumo di suolo
- Anticipazione del 20 per cento del valore del contratto anche per i professionisti
- Appalto integrato e requisiti del progettista
- Lavori di manutenzione senza esecutivo
- Consiglio superiore dei Lavori pubblici: il parere va espresso entro 45 giorni
- Subappalto entro il 40 per cento
- Il criterio del prezzo più basso
- La verifica preventiva della progettazione può essere svolta dalla stazione appaltante
- Lavori aggiudicati con la formula del contraente generale: abolito l'albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori
- Dai Cam alle cause di esclusione: le altre modifiche al decreto
Fino al 2020 via libera all'appalto integrato e sospeso l'Albo dei commissari di gara
Vengono sospese fino al 2020 alcune norme del Codice degli appalti (bisognerà comunque rispettare i principi sanciti dall'Ue attraverso le direttive su appalti e concessioni). Più nel dettaglio, viene sospeso l'articolo 37, comma 4 secondo il quale i comuni non capoluogo di provincia devono bandire le gare ricorrendo ad una centrale di committenza o alla stazione appaltante unica.
In stand-by fino al 31 dicembre 2020 anche l'articolo 59, comma 1 che sanciva, salvo alcune eccezioni, il divieto di appalto integrato. Viene così meno l'obbligo di andare in gara con il progetto esecutivo. Infine, viene sospeso l'obbligo, in caso di utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di scegliere i commissari tra gli iscritti allo specifico all'Albo tenuto dall'Anac. Resta però fermo l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.
Infine, entro il 30 novembre 2020, il Governo deve presentare alle Camere una relazione sugli effetti della sospensione delle norme del Codice per gli anni 2019 e 2020, in base alla quale il Parlamento valuterà se mantenere o meno la sospensione delle norme citate.
Viene inoltre stabilito che anche per i settori ordinari, fino al 31 dicembre 2020, trovi applicazione la disposizione prevista, per i settori speciali, dall'art. 133, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, la quale consente agli enti aggiudicatori - limitatamente alle procedure aperte - di espletare l'operazione di esame delle offerte prima dell'operazione di verifica dell'idoneità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara.
Contratti sottosoglia: cambiano le modalità di affidamento
Cambiano ancora le modalità di affidamento degli appalti sottosoglia e questa volta le modifiche investono anche il settore dei servizi, dando maggior spazio all'affidamento diretto.
Le soglie nei servizi
Come fino ad ora previsto, fino ai 40mila euro, nulla cambia: resta l'affidamento diretto per lavori, servizi e forniture. Per i servizi la possibilità di far ricorso all'affidamento diretto, seppure vincolato alla consultazione di almeno cinque operatori economici, si estende alla fascia, finora coperta dalla procedura negoziata, che va da 40mila euro alla soglia comunitaria, pari a 221mila euro.
Le soglie nei lavori
Per i lavori, viene meno, inoltre, l'ampliamento delle procedure ordinarie che era entrato in vigore con il decreto Sblocca-cantieri. Questo, infatti aveva vincolato l'uso della procedura aperta agli importi superiori ai 200mila euro. Ora, invece, per importi superiori a 40mila euro e inferiori a 150mila euro, si passa all'affidamento diretto, previa consultazione di almeno tre operatori economici. Per importi pari o superiori a 150mila euro e inferiori a 350mila euro, si procede tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando,consultando, se esistenti, almeno dieci operatori economici. Al di sopra del milione scatta per i lavori l'obbligo di procedura ordinaria, aperta.
Resta la previsione di tornare al regolamento attuativo, inascoltate le osservazioni dell'Anac
Resta ferma la volontà di tornare al regolamento di attuazione del Codice, che tra l'altro dovrà definire i contenuti dei tre livelli di progettazione e i requisiti che devono possedere gli operatori economici ammessi a partecipare alle gare di architettura e ingegneria. Nessuna modifica su questo fronte, nonostante i recenti rilievi dell'Anac.
Il regolamento sostituirà linee guida e decreti ministeriali attuativi del Codice (non viene prevista la sostituzione di tutte le linee guida dell'Anac). Le linee guida destinate ad essere soppiantate dal regolamento resteranno comunque in vigore fino all'emanazione del regolamento stesso. «Tale previsione normativa» - osserva l'Anac - «cristallizza i contenuti delle Linee guida e non consente all'Autorità di apportare modifiche o integrazioni alle stesse, rendendole di fatto inapplicabili perché - in parte - non più coerenti con la fonte primaria di riferimento (Il Codice così come modificato dallo Sblocca-cantieri nda)».
«Ne deriva - aveva ancora scritto l'Anac - un quadro normativo confuso e poco chiaro, con evidenti difficoltà applicative delle disposizioni del Codice e delle correlate linee guida da parte degli operatori del settore, vanificando di fatto le finalità di semplificazione e speditezza dell'azione amministrativa in tale settore, perseguite con il Dl in esame, soprattutto per il rischio di contenzioso che ne può derivare».
Abolito l'incentivo alla progettazione per i tecnici delle stazioni appaltanti
Con una modifica all'articolo 133 del Codice (DLgs 50 del 2016), il Dl Sblocca cantieri aveva ripristinato l'incentivo del 2 per cento per la progettazione in house. Durante l'esame al Senato, è stato approvato un emendamento che abolisce nuovamente l'incentivo per la progettazione, il coordinamento per la sicurezza e verifica dei progetti a favore dei tecnici delle stazioni appaltanti, lasciandolo in essere solo per le attività di programmazione e controllo, così come era previsto prima dell'arrivo del Dl Sblocca-cantieri.
Progetto di fattibilità: attenzione al consumo di suolo
Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve essere preceduto dal documento di fattibilità delle alternative progettuali per i lavori pubblici "soprasoglia", per i concorsi di progettazione e di idee e per le procedure di dibattito pubblico.
Per i lavori "sottosoglia", invece, l'elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali sarà effettuata solo, eventualmente, su richiesta della stazione appaltante. A tale novità, già contenuta nel decreto Sblocca-cantieri, ne sono sate aggiunte altre con l'approvazione di due emendamenti, per effetto dei quali, il progetto di fattibilità tecnica ed economica, nel valutare le alternative possibili, oltre a dover preferire quelle che offrono un miglior rapporto costi-benefici, deve individuare le soluzioni che hanno come obiettivo il minor consumo possibile di suolo, preferendo, inoltre, se possibile, il riuso del patrimonio immobiliare esistente e la rigenerazione delle aree dismesse.
Anticipazione del 20 per cento del valore del contratto anche per i professionisti
L'anticipazione all'appaltatore del 20 per cento del valore del contratto di appalto, prima prevista per i soli appalti di lavori, viene estesa a tutte le prestazioni, dunque si allarga anche alle gare di servizi.
Appalto integrato e requisiti del progettista
In caso di appalto integrato i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto sono previsti nei documenti di gara nel rispetto Codice. Tali requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta, in grado di dimostrarli. Inoltre, «le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione documentano i requisiti per lo svolgimento della progettazione esecutiva laddove i predetti requisiti non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione».
«Nei casi in cui in cui l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d'asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato».
Lavori di manutenzione senza esecutivo
Viene introdotta una disciplina transitoria che consente, fino al 31 dicembre 2020, di affidare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria (purché non prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti) sulla base del definitivo e di eseguire i lavori prescindendo dall'avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo.
Consiglio superiore dei Lavori pubblici: il parere va espresso entro 45 giorni
Fino alla data del 31 dicembre 2020, passa da 50 a 75 milioni di euro il limite di importo per l'espressione del parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Per importi inferiori a 75 milioni di euro si prevede che il parere sia espresso dai Comitati tecnici amministrativi presso i Provveditorati interregionali per le Opere pubbliche. Fino a tutto il 2020 il termine per l'espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici viene ridotto a 45 giorni dalla trasmissione del progetto. Inoltre, in sede di espressione di parere, il Consiglio superiore dei Lavori pubblici dovrà fornire anche la valutazione di congruità del costo dell'opera.
Subappalto entro il 40 per cento
Si prevede che il subappalto venga indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e, in deroga alla disciplina dettata dall'art. 105, comma 2, del Codice, non può superare la quota del 40% dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Nelle more di una complessiva revisione del codice dei contratti pubblici, tale disposizione ha efficacia fino al 31 dicembre 2020.
Il criterio del prezzo più basso
Resta, come aveva previsto il Dl Sblocca-cantieri, la possibilità di far ricorso al criterio del prezzo più basso nelle gare per l'affidamento dei lavori al di sotto delle soglie comunitarie. Per i contratti sottosoglia, il criterio del minor prezzo diventa un'alternativa sempre percorribile. Vanno aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i contratti di servizi (e le forniture) di importo pari o superiore a 40mila euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo.
La verifica preventiva della progettazione può essere svolta dalla stazione appaltante
Tra i soggetti abilitati alla verifica preventiva della progettazione, per i lavori di importo inferiore a venti milioni di euro e fino alla soglia di rilevanza europea, vengono incluse anche le stazioni appaltanti, ma solo nel caso in cui dispongano di un sistema di controllo di qualità.
Lavori aggiudicati con la formula del contraente generale: abolito l'albo dei direttori dei lavori e dei collaudatori
Per gli appalti pubblici di lavori, aggiudicati con la formula del contraente generale, era stata prevista dal Codice l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un albo nazionale obbligatorio dei soggetti che potessero ricoprire i ruoli di direttore dei lavori e di collaudatore. Il Dl e la legge di conversione cancellano i commi dell'articolo 196 che ne prevedevano l'istituzione.
Dalle cause ai provvedimenti di esclusione: le altre modifiche al decreto
Viene eliminata una misura, che era stata introdotta dal decreto, che consentiva ai professionisti, autori di progetti posti a base di gara nelle concessioni di lavori pubblici, di essere affidatari delle stesse gare. Inoltre, non è più obbligatoria la pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dei provvedimenti di esclusione dalle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Tra le modifiche, ce n'è una che cambia l'articolo 46 del Codice, permettendo agli archeologi di partecipare alle gare per l'affidamento di servizi che riguardano interventi di restauro o di manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.
Si fa marcia indietro anche per un'altra misura del Dl Sblocca-cantieri, che aveva sollevato non poche critiche. Viene infatti cancellata la causa di esclusione che sbarrava la strada agli operatori economici che non avessero ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati.
di Mariagrazia Barletta
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