2. Lo Sblocca-cantieri è legge: ecco come cambiano le pratiche per interventi strutturali e in zone sismiche

Le novità per collaudo statico, denuncia dei lavori e progetti in zone sismiche

Obbligo di utilizzo della Pec per le pratiche al Genio civile. Modificate le categorie di intervento, classificate già dal decreto come «rilevanti», «di minore rilevanza» e «prive di rilevanza» allo scopo di sottrarre all'obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile gli interventi considerati meno "impattanti" sull'incolumità pubblica. 

Sono alcune delle modifiche apportate in fase di conversione allo Sblocca-cantieri in riferimento al "capitolo" che va a modificare il Tu Edilizia (Dpr 380 del 2001). Modifiche che ormai sono definitive, in quanto lo Sblocca-cantieri è appena diventato legge.

In fase di conversione è stata inoltre introdotta una scadenza per le linee guida del Mit. Vengono infatti concessi al ministero delle Infrastrutture (Mit) 60 giorni di tempo (computati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello Sblocca-cantieri) per varare le linee guida che serviranno per meglio definire, dal punto di vista strutturale, le tre categorie di intervento a diverso impatto sull'incolumità pubblica.

Il testo della legge Sblocca-cantieri 

Aggiornamento del 18 giugno:
La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale ed è in vigore da oggi

Si veda anche:
•  Lo Sblocca-cantieri è legge: i limiti di distanza tra i fabbricati (Dm 1444/68) valgono solo in zona C
Lo Sblocca-cantieri è legge: campo libero all'appalto integrato e più spazio all'affidamento diretto

La classificazione degli interventi a seconda della minore o maggiore rilevanza

Come detto, lo Sblocca-cantieri e la sua legge di conversione introducono tre gradi di intervento, considerati «rilevanti», «di minore rilevanza» e «privi di rilevanza» rispetto all'incolumità pubblica. L'obiettivo è, un po' come accade per l'antincendio, semplificare l'iter per gli interventi considerati di minor impatto. Più nello specifico, l'obbligo di autorizzazione preventiva del Genio civile resterà solo per gli interventi classificati come «rilevanti». le tre categorie citate, definite dal decreto e modificate in parte dalla legge di conversione, saranno meglio definite dalle linee guida del Mit (per le quali serve l'intesa con la Conferenza unificata).

Inoltre, con una modifica all'articolo 67 del Tu Edilizia, che disciplina il collaudo statico, viene previsto che per gli interventi qualificati dalla norma come di «minore rilevanza» o «privi di rilevanza»  il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

«Nelle more dell'emanazione delle linee guida, le regioni possono confermare le disposizioni vigenti». Inoltre, «a seguito dell'emanazione delle linee guida, le regioni adottano specifiche elencazioni di adeguamento alle stesse».

Le tre categorie di intervento così come modificate dalla legge di conversione (in rosso le parti emendate):

a) INTERVENTI RILEVANTI:

  • 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration- PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);
  • 2) le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  • 3) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.

b) INTERVENTI DI MINORE RILEVANZA:

  • 1) gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
  • 2) le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  • 3) le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • 3-bis) le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

c) INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA

  • 1) gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

Denuncia dei lavori e relazione di ultimazione (art. 65 del Tu Edilizia)

La posta elettronica certificata (Pec) diventa l'unico mezzo possibile per presentare, allo sportello unico, la denuncia di opere strutturali. A stabilirlo è una modifica all'articolo 65 del Tu Edilizia. Anche l'attestazione dell'avvenuto deposito deve essere rilasciata al costruttore via Pec.

La denuncia va presentata dal costruttore allo sportello unico per «tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore». Viene meno, inoltre, rispetto alla norma previgente, la previsione della trasmissione della denuncia di inizio di attività da parte dello sportello unico al competente ufficio tecnico regionale.

Alla denuncia vanno allegati:

  • il progetto dell'opera firmato dal progettista (non più in triplice copia, ma basta un'unica copia), dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
  • una relazione illustrativa (anch'essa non più in triplice copia), firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.

Va presentata in un'unica copia anche la relazione che il direttore dei lavori è tenuto a depositare a strutture ultimate (anche quest'ultima viaggia via Pec). Da rimarcare che per il deposito della relazione "a strutture ultimate", che il direttore dei lavori è tenuto a depositare allo sportello unico, prima dell'arrivo dello Sblocca-cantieri si faceva riferimento al momento in cui le strutture fossero ultimate. Diversamente, lo Sblocca-cantieri e la sua legge di conversione anticipano il deposito della relazione al momento in cui siano ultimate le sole parti incidenti sulla stabilità dell'opera. In definitiva tale relazione non è più ancorata al momento della ultimazione dell'opera.

Collaudo statico (art. 67 del Tu Edilizia)

Anche per il certificato collaudo statico si sopprime la previsione della triplice copia e se ne prevede l'invio tramite posta elettronica certificata. Per gli interventi classificati di "minore rilevanza" e per quelli "privi di rilevanza" si prevede che il certificato di collaudo venga sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.

Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (art. 9 del Tu Edilizia)

Riscrivendo l'articolo 9 del Dpr 380 del 2001, si stabilisce che per la denuncia dei lavori in zone sismiche il contenuto del progetto deve «essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica». Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione e deve rispettare quanto previsto dalle norme tecniche. Più nel dettaglio, viene espunto il riferimento al fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in elevazione, e ai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.

Una novità importante risiede nell'aver introdotto una nuova asseverazione da parte del progettista. Dunque, i progetti relativi ai lavori di costruzione in zone sismiche devono essere accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri: il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, infine il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

Il preavviso scritto, con il contestuale deposito del progetto e dell'asseverazione del progettista, ha validità anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del Tu Edilizia. Inoltre, al preavviso scritto viene conferito il valore di Dia ai sensi della normativa edilizia.

Rispetto al testo vigente prima dell'entrata in vigore dello Sblocca-cantieri viene eliminata la disposizione secondo cui al «progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione».

di Mariagrazia Barletta

 

pubblicato il: - ultimo aggiornamento: