Ecobonus tra sconto in fattura e cessione del credito: le differenze su tempistiche e passaggi burocratici

Con la pubblicazione, lo scorso 31 luglio, del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate è diventata operativa la possibilità di convertire in sconto in fattura le detrazioni spettanti per i lavori di riduzione del rischio sismico e di efficientamento energetico. In pratica la somma scontata è a carico del fornitore che la recupera come credito di imposta in cinque anni (oppure cede il credito ai propri fornitori di beni e servizi). Contemporaneamente, resta sempre possibile optare per la cessione del credito ai fornitori o ad altri soggetti, senza far ricorso allo sconto in fattura. 

Lo sconto in fattura e la cessione tradizionale del credito hanno caratteristiche differenti, da tener ben presenti per eventualmente scegliere quella più adatta alle proprie esigenze. Per quanto riguarda l'ecobonus, gli interventi per i quali si può optare per lo sconto o per la cessione del credito sono i medesimi (si veda il riquadro in basso), ad esclusione dell'installazione di fonti rinnovabili per la quale si applica solo la cessione del credito e non lo sconto in fattura.

ECOBONUS
Sconto in fattura e cessione del credito: interventi ammessi 

• Lavori di efficientamento energetico di edifici (detrazione del 65%)
• Coibentazione involucro edilizio (65%)
• Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (detrazione del 50%)
• Acquisto e posa in opera di schermature solari (detrazione del 50%)
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A (prevista dal regolamento UE n. 811/2013) o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione del 50%)
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione almeno in classe A, dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (detrazione del 65%)
• Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro (detrazione del 65%)
• Acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione (detrazione del 65%)
• Acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (detrazione del 50%)
• Interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio (detrazione del 65, 70 e 75%)
• Interventi su parti comuni di condomini volti alla riduzione del rischio sismico (zone sismiche 1, 2 e 3) e contemporaneamente alla riqualificazione energetica (detrazione dell'80 e 85 per cento)
• Acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 (detrazione del 65%)
• Acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti e fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro (detrazione del 65%)
• Sistemi di building automation (detrazione del 65%)

Per approfondire:
Ecobonus e sismabonus con sconto in fattura: ecco come fare per ottenerli (senza sbagliare)
• Regime forfettario: l'Agenzia delle Entrate spiega come cedere l'ecobonus ai fornitori

• Ecobonus e sismabonus: ecco le regole per cedere il credito (anche ai professionisti)

Cessione del credito: diverse le possibilità per incapienti e non incapienti

Sia per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari sia per quelli sulle parti comuni di edifici condominiali è possibile cedere il credito corrispondente alla detrazione Irpef spettante. I soggetti a cui poter cedere il credito sono diversi a seconda se il contribuente che intende cedere la detrazione è incapiente o meno.

Più nel dettaglio, i contribuenti che si trovano nella cosiddetta "no tax area" (i cosiddetti incapienti, si veda il riquadro in basso) possono scegliere, invece della detrazione, di cedere il corrispondente credito ai fornitori o ad altri soggetti privati, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari. Diversamente, i contribuenti non incapienti possono cedere il credito a fornitori o altri soggetti privati, ma non agli istituti di credito e nemmeno agli intermediari finanziari. Per agevolare l'incontro della domanda e dell'offerta di cessione del credito esistono piattaforme create ad hoc, come la piattaforma Ance-Deloitte.

Chi sono gli incapienti
(Fonte Guida alle detrazioni dell'Agenzia delle Entrate)
«Si considerano "incapienti" i contribuenti che hanno un'imposta annua dovuta inferiore alle detrazioni (da lavoro dipendente, pensione o lavoro autonomo) spettanti».
Sono incapienti:
• i pensionati con reddito complessivo costituito solo da redditi da pensione non superiore a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro, reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze;
• i lavoratori dipendenti e i contribuenti con redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 8.000 euro 
• i  contribuenti con redditi derivanti da lavoro autonomo o da impresa di importo non superiore a 4.800 euro

Lo sconto in fattura è immediato

Lo sconto in fattura ha il vantaggio di essere sempre immediato, ma è difficile che i piccoli fornitori possano riuscire a sostenere tale meccanismo che inevitabilmente avvantaggia le realtà più grandi e meglio strutturate. Quindi, prima ci si accorda con il fornitore, che poi recupererà l'importo dello sconto sotto forma di credito d'imposta in cinque quote annuali di pari importo.

L'iter è il seguente: il contribuente che intende beneficiare dello sconto in fattura deve comunicare tale l'opzione all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni. Solo in seguito il fornitore conferma l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attesta l'effettuazione dello sconto utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Soprattutto all'inizio, bisogna fare attenzione al «rincaro di carattere speculativo», avverte Altroconsumo, la nota organizzazione per la tutela dei consumatori. La preoccupazione è che i prezzi di alcuni prodotti possano crescere in modo che il venditore possa non perdere troppo dalla decurtazione dovuta allo sconto. Ai prezzi, dunque, bisogna prestare attenzione.

La tempistica per la cessione del credito

In caso di lavori condominiali, se i dati della cessione non sono già  indicati nella delibera condominiale che approva gli interventi, il condomino che cede il credito deve comunicare all'amministratore del condominio, entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento, l'avvenuta cessione del credito e la relativa accettazione da parte del cessionario. Sarà poi l'amministratore a comunicare con le Entrate.

L'Agenzia delle Entrate rende visibile nel "Cassetto fiscale" del cessionario il credito che gli è stato attribuito che, se non ulteriormente ceduto, va ripartito in 10 quote annuali di pari importo. Tale credito potrà essere utilizzato solo dopo la relativa accettazione, che deve avvenire attraverso le funzionalità rese disponibili nello stesso "Cassetto fiscale".

Per quanto riguarda i lavori su singole unità immobiliari, i soggetti che intendono cedere il credito comunicano tutti i dati necessari all'Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese. Il cessionario visualizza il credito nel "Cassetto fiscale" e può utilizzarlo o cederlo solo dopo averlo accettato.

di Mariagrazia Barletta

GUIDA E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI
Guida all'ecobonus dell'Agenzia delle Entrate
Agenzia delle Entrate, provvedimento 100372/2019 - Cessione del credito per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari
Agenzia delle Entrate, provvedimento 165110/2017 -Cessione del credito in caso di lavori condominiali
Agenzia delle Entrate 660057/2019 - Sconto in fattura

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