Arrivano le regole per la cessione dell'ecobonus e del sismabonus dai condòmini, anche non incapienti, a fornitori e ad altri soggetti, quali: lavoratori autonomi, società ed enti (esclusi gli istituti di credito, gli intermediari finanziari e le amministrazioni pubbliche). In attuazione alla legge di Bilancio 2017, l'Agenzia delle Entrate pubblica due provvedimenti, a firma del direttore, che stabiliscono le regole per la cessione del credito spettante per interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni di edifici e per gli interventi che prevedono l'adozione di importanti misure antisismiche.
Intanto ulteriori novità sul fronte della cessione degli ecobonus e dei sismabonus arriveranno con la legge di conversione della "manovrina", ossia la manovra per la correzione dei conti pubblici chiesta da Bruxelles, ora al vaglio del Senato (sarà in Aula questa settimana). Per gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, il correttivo prevede, infatti, la possibilità per i soggetti che si trovano nella cosiddetta no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di trasferire la detrazione fiscale non solo ai fornitori e ai privati non fornitori (così come stabilito dalla legge di Bilancio 2017), ma anche ad istituti di credito e ad intermediari finanziari, relativamente alle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Diventata realtà tale previsione, ossia dopo la conversione in legge del correttivo, saranno emanati ulteriori provvedimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate per regolare anche questa nuova disposizione.
Gli interventi per i quali è possibile la cessione del credito
La cessione del credito, relativamente alle spese sostenute tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, è possibile per:
- interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, che coinvolgano almeno il 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio stesso, cui spetta una detrazione del 70 per cento;
- interventi sulle parti comuni messi in atto per migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva. Tali interventi - che godono della detrazione del 75 per cento - devono conseguire «almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015».
- interventi antisismici realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali, tali da permettere il passaggio di una o più classi di rischio (sono otto le classi di rischio sismico definite dall'apposito decreto del ministero delle infrastrutture, emanato lo scorso febbraio). Nel primo caso la detrazione è del 75 per cento, nel secondo sale all'85 per cento della spesa sostenuta per migliorare il comportamento dell'edificio alle azioni sismiche.
Chi può cedere il bonus fiscale
Il bonus può essere ceduto dai codòmini, non necessariamente incapienti, a condizione che siano teoricamente beneficiari della detrazione d'imposta. La trasmissione del credito è possibile anche per i cessionari del credito, i quali a loro volta possono effettuare ulteriori cessioni.
A chi può essere ceduto il credito
Il credito può essere ceduto in favore di:
- fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
- altri soggetti privati quali persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti. È esclusa la cessione del credito in favore di istituti di credito e intermediari finanziari e di amministrazioni pubbliche.
L'ammontare del credito
Per gli interventi di miglioramento sismico, effettuati sulle parti condominiali, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Per gli interventi di efficientamento energetico dei condomìni, la detrazione si applica su un ammontare delle spese non superiore a 40mila euro moltiplicato il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio e deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo.
Modalità di cessione
Il condòmino che cede l'intero credito d'imposta, se i dati della cessione non sono già indicati nella delibera condominiale, deve comunicare all'amministratore di condominio, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'avvenuta cessione e la relativa accettazione da parte del cessionario, indicando la denominazione e il codice fiscale di quest'ultimo.
L'amministratore, entro il successivo 28 febbraio, comunica questi dati all'Agenzia delle Entrate con la procedura prevista per l'invio dei dati ai fini della dichiarazione precompilata. L'Agenzia, sulla base delle informazioni ricevute e dopo aver ricevuto l'assenso del cessionario, gli mette a disposizione nel "Cassetto fiscale" il credito d'imposta che gli è stato attribuito e che potrà utilizzare.
Nei casi in cui non c'è l'obbligo di nominare l'amministratore, un condòmino può essere incaricato per l'adempimento di tutte le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate. Le comunicazioni seguono le stesse modalità previste per gli amministratori di condominio.
Utilizzo del credito d'imposta in compensazione
Il credito d'imposta può essere utilizzato dal cessionario con la stessa tempistica con cui il condòmino avrebbe fruito della detrazione e, quindi, deve essere ripartito in cinque quote annuali di pari importo, in caso di interventi di riduzione del rischio sismico e in dieci quote, per i lavori di riqualificazione energetica. La prima quota è utilizzabile a partire dal 10 marzo dell'anno in cui l'amministratore di condominio comunica i dati all'Agenzia, limitatamente all'importo corrispondente alle spese sostenute dal condominio nell'anno precedente e riferibili al condòmino cedente.
I due provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate
- Provvedimento 108577 dell'8 giugno 2017 - interventi di riqualificazione energetica di condomìni
- Provvedimento 108572 dell'8 giugno 2017 - interventi di miglioramento sismico nei condomìni
pubblicato il: