Per le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra, dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e per gli impianti elettrici in zone Atex, collocati nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro deve comunicare all'Inail il nominativo dell'organismo incaricato, il quale deve corrispondere all'Istituto un contributo per «coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche». La novità è contenuta nel Dl Milleproroghe, ora all'esame di Montecitorio
Dunque, il Dpr 462 del 2001 è stato modificato dal decreto Milleproroghe, ossia dal tradizionale Dl di fine anno che puntualmente differisce termini in scadenza. Il Dpr 462 del 2001 - va ricordato - definisce i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione, collocati nei luoghi di lavoro. Tra questi procedimenti sono incluse le verifiche periodiche che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare.
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Il nuovo articolo aggiunto dal Milleproroghe
Con il Milleproroghe (in vigore dallo scorso 31 dicembre) al Dpr è stato aggiunto un nuovo articolo (7-bis) che prevede la digitalizzazione della trasmissione dei dati relativi alle verifiche per gli impianti e i dispositivi sopraccitati, nonché la creazione di una banca dati informatizzata delle verifiche.
Dunque, sia per le verifiche degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche (quinquennali ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è biennale) sia per la verifica (biennale) di impianti in luoghi con pericolo di esplosione, il datore di lavoro è tenuto a comunicare tempestivamente all'Inail, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche.
Il decreto Milleproroghe, inoltre, prevede che l'organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponda all'Inail una quota pari al 5 per cento della tariffa definita con decreto dell'Ispesl del 7 luglio 2005. Tale contributo serve - si legge nel Dl - «a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche».
di Mariagrazia Barletta
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