Accedono al Superbonus anche le unità immobiliari funzionalmente indipendenti, se l'accesso autonomo è da strada privata, da aree comuni o da un terreno di utilizzo comune. Questa volta il chiarimento arriva da un'interrogazione parlamentare. Risponde il ministero dell'Economia.
Alcuni interventi cosiddetti «trainanti» del Superbonus, ossia la realizzazione del «cappotto termico» e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale possono riguardare, ai fini dell'accesso ai benefici, anche le «unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno». Una definizione che si presta ad interpretazioni e che per questo è stata oggetto di numerose richieste di chiarimento e di risposte da parte dell'Agenzia delle Entrate.
Il significato di «accesso autonomo» è così controverso da essere stato oggetto persino di un'interrogazione in commissione Finanze alla Camera, proposta da Massimo Ungaro (IV). A rispondere è stato il sottosegretario all'Economia, Alessio Mattia Villarosa, lo scorso 30 settembre.
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I termini «funzionalemente indipendente» e «accesso autonomo»
Il sottosegretario ha innanzitutto ricordato quanto chiarito dalle Entrate con la circolare 24/E di agosto, per cui «una unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia dotata di installazioni o manufatti di qualunque genere, quali impianti per l'acqua, per il gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento di proprietà esclusiva».
Quanto all'accesso autonomo dall'esterno, questo «presuppone, ad esempio, che l'unità immobiliare disponga di un accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o da cortile o giardino di proprietà esclusiva».
Inoltre, i due requisiti (indipendenza funzionale e accesso autonomo) devono essere entrambi verificati. Che l'edificio in cui sono inserite le unità immobiliari autonome e indipendenti sia costituito o meno in un condominio non ha importanza ai fini dell'accesso alla maxi-detrazione. E, fin qui nulla di particolarmente nuovo.
Accesso autonomo anche da strada privata
C'è però da tener presente un altro aspetto: «le caratteristiche elencate dalla norma, vale a dire: "l'autonomia funzionale" e "la presenza di uno o più accessi autonomi dall'esterno" costituiscono, in linea di principio, le caratteristiche minime che gli edifici devono possedere per essere considerati effettivamente "autonomi" ed "indipendenti" rispetto ad altri edifici, compresi quelli confinanti», precisa il sottosegretario.
Quanto all'«accesso autonomo dalla strada», «in linea di principio, - afferma Villarosa - può ritenersi autonomo anche l'accesso da una strada privata e/o in multiproprietà». «Si ritiene, inoltre - conclude -, che possa ritenersi "autonomo" anche l'accesso da terreni di utilizzo comune, ma non esclusivo, come i pascoli atteso non essendo rilevante che il terreno sia di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare».
I punti "oscuri" del Superbonus
Ad un'altra interrogazione, questa volta sollecitata da Gian Mario Fragomeli (PD), sempre il 30 settembre, il sottosegretario Villarosa ha ammesso che ci sono ancora dei punti da chiarire su diversi aspetti del Superbonus, nonostante sia stata pubblicata le circolare 24/E delle Entrate.
In merito a diverse questioni, anche sollevate alla Camera con le interrogazioni, «sono in corso approfondimenti - fa sapere Villarosa -, i cui esiti saranno contenuti in successivi documenti di prassi, anche sulla base delle necessarie interlocuzioni con i Ministeri interessati (Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero dello sviluppo economico)».
L'accesso "autonomo" può avvenire anche dalle aree comuni
In quest'ultima interrogazione è venuto fuori un altro importante chiarimento sulla possibilità di applicare il cosiddetto Superbonus anche «agli edifici unifamiliari che dispongono di accessi comuni dall'esterno condivisi con altri edifici unifamiliari, non definiti condomini ai sensi della normativa vigente, per i lavori effettuati da un singolo proprietario», si ritiene - precisa Villarosa - che possa ritenersi «autonomo» «anche l'accesso indipendente non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d'ingresso che consenta l'accesso da aree (quali strada, cortile o giardino) comuni e condivise con altri edifici unifamiliari, non essendo rilevante che il suddetto accesso avvenga attraverso un'area di proprietà esclusiva del possessore dell'unità immobiliare oggetto degli interventi agevolabili».
di Mariagrazia Barletta
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