Obbligo di green pass negli studi professionali: linee guida dal Consiglio nazionale degli architetti

di Mariagrazia Barletta

Si avvicina la scadenza del 15 ottobre, data a partire dalla quale (e fino al 31 dicembre), anche negli studi privati, vige l'obbligo per i lavoratori che vi accedono di possedere ed esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid, ossia il cosiddetto «green pass».

In attesa di ulteriori chiarimenti e della trasformazione in legge del Dl sulla sicurezza del lavoro in ambito pubblico e privato (Dl 127 del 2021), il Consiglio nazionale degli Architetti ha diramato le linee guida per gli studi professionali, seppure suscettibili di aggiornamenti conseguentemente alla conversione in legge del Dl (che potrebbe comportare modifiche alle disposizioni) e all'arrivo di auspicati chiarimenti sull'applicazione pratica delle nuove regole.

Dalla pubblicazione del Dl sono emerse diverse perplessità in merito all'applicazione del nuovo obbligo che - va ricordato - deriva da un decreto legge che, come si diceva, è attualmente all'esame del Senato per la conversione.

Aggiornamento 12 ottobre, ore 21:00
Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha firmato il Dpcm con le modalità di verifica del possesso del «green pass» in ambito lavorativo. Il decreto interviene per fornire ai datori di lavoro pubblici e privati gli strumenti informatici che consentiranno una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni.

Tali verifiche potranno avvenire attraverso:

• l'integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
• per gli enti pubblici aderenti alla Piattaforma NoiPA, realizzata dal ministero dell'Economia e delle finanze, l'interazione asincrona tra la stessa e la Piattaforma nazionale-DGC;
• per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, sia privati che pubblici non aderenti a NoiPA, l'interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC;
• per le amministrazioni pubbliche con almeno 1.000 dipendenti, anche con uffici di servizio dislocati in più sedi fisiche, una interoperabilità applicativa, in modalità asincrona, tra i sistemi operativi di gestione del personale e la Piattaforma nazionale-DGC.

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Le linee guida del Cnappc 

Il nodo clienti

In primo piano vi è il nodo clienti, messo in risalto da Confprofessioni in riferimento agli studi professionali, dove l'accesso è aperto non solo a dipendenti, lavoratori autonomi e collaboratori, ma anche ai clienti dei professionisti. «È questa una delle principali criticità che emerge dalla lettura del decreto all'esame della Commissione Affari Costituzionali di Palazzo Madama». «Se il cliente non esibisce il green pass, la sicurezza e la salute dei lavoratori di studio non può essere garantita», ha sottolineato Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, audito al Senato. Secondo la Confederazione, quindi, anche i clienti dei professionisti, come pure altri visitatori, dovrebbero essere tenuti a esibire la certificazione verde per accedere in studio.

Ciò che servirebbe - fa notare sempre Confprofessioni - è «un aggiornamento del "Protocollo anticontagio", sottoscritto dalle parti sociali al ministero del Lavoro, per arrivare ad un corpus unico con le indicazioni operative sulle procedure da utilizzare in azienda». Tale protocollo, in attesa di nuove precisazioni e disposizioni, deve continuare ad essere osservato negli studi professionali per gli accessi della clientela, ricordano le linee guida redatte dal Consiglio nazionale degli Architetti (Il riferimento è agli allegati 9 e 12 del Dpcm 2 marzo 2021; il protocollo con le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di lavoro è stato poi aggiornato il 6 aprile 2021).

Green pass anche per i titolari dello studio

«L'obbligo di possedere il green pass - si legge nelle linee guida del Cnappc - trova applicazione nei confronti dei professionisti, anche per l'accesso al proprio studio, e comunque per i dipendenti del professionista». «Ad oggi - constata il Cnappc - non è chiara la duplice veste del professionista/datore di lavoro "controllante" nei confronti dei dipendenti o collaboratori, e "controllato" in pratica da se stesso, come datore di lavoro, ed occorrerà verificare se vi saranno chiarimenti al riguardo».

Chi è soggetto all'obbligo

L'obbligo di esibizione della certificazione verde si applica comunque «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni».

Il Dl 127 del 2021, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 settembre, esclude dai nuovi obblighi i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Le verifiche

I datori di lavoro devono vigilare sul rispetto nelle nuove prescrizioni e definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche sui lavoratori, anche a campione, prevedendo prioritariamente, dove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro. Con un atto formale il datore di lavoro deve anche individuare i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi, i quali sono tenuti ad avvertire il prefetto che irroga le dovute sanzioni.

«Le verifiche delle certificazioni verdi Covid-19 sono effettuate - si legge ancora nelle linee guida del Cnappc - con l'esibizione del QR-code, che deve essere letto esclusivamente attraverso l'apposita app nazionale (Verifica C19), scaricabile su qualsiasi telefono o tablet con Android o iOS che garantisce che il verificatore veda solo se ci sia o meno un green pass valido e non anche altre informazioni e, soprattutto, non conserva nulla, nel rispetto della normativa sulla privacy».

Il tema della privacy

E, il tema della privacy non è di immediata gestione. Secondo Confprofessioni si tratta di un altro aspetto delicato della norma, in quanto la verifica del certificato verde, nel rispetto della tutela della privacy, non consente la raccolta dei dati come, ad esempio, la data di scadenza del green pass: «Una situazione che potrebbe portare il professionista a controllare ogni giorno i lavoratori - aggiunge Stella, chiedendo - se sia possibile prevedere che il datore di lavoro possa avere accesso ad alcune informazioni di base del certificato del lavoratore, in un'ottica di semplificazione delle procedure».

Sanzioni

Dubbi anche sull'incaricato dei controlli che la norma affida a un dipendente, con il compito di trasmettere eventuali violazioni al Prefetto. «In questo caso - conclude Stella - «sarebbe opportuno conferire al datore di lavoro il potere di trasmettere gli atti al Prefetto a fronte di eventuale segnalazione del lavoratore».

L'accesso dei lavoratori senza certificazione verde Covid-19, è punito con una sanzione economica, e restano ferme le conseguenze disciplinari per le quali si applica il Ccnl Studi professionali. «Non è chiaro se la sanzione disciplinare sia applicabile anche nei confronti del professionista - datore di lavoro, e occorrerà verificare se vi saranno chiarimenti interpretativi al riguardo», viene rilevato nelle linee guida degli Architetti.

I lavoratori (sono esclusi coloro che svolgono attività formativa o volontaria), qualora non abbiano la certificazione verde al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati fino alla presentazione del «green pass». Ciò vale fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per i lavoratori interni allo studio, la sanzione per mancato possesso di «green pass» oscilla tra 600 e 1500 euro. Per i datori di lavoro che non osservano le nuove disposizioni o che non definiscono entro il 15 ottobre le modalità operative per applicarle, la sanzione va da 400 a 1.000 euro, raddoppiabile in caso di reiterata violazione.

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