In caso di sconto in fattura, l'impresa può cedere il credito maturato solo altre due volte ma esclusivamente alle banche, alle imprese di assicurazione e agli intermediari finanziari. Lo stesso vale per la cessione del credito: dopo la prima cessione a qualsiasi soggetto sono consentiti solo altri due passaggi, ma solo verso le banche, le imprese di assicurazione o gli intermediari finanziari.
Sono queste le nuove regole destinate ad alleggerire la stretta sulla cessione dei crediti che era stata introdotta dal primo Dl Antifrode per il Superbonus e gli altri bonus edilizi. Le novità sono contenute nella bozza di Dl Antifrodi bis approvata venerdì scorso dal Consiglio dei ministri. Il Dl è ora atteso in Gazzetta ufficiale.
Per false attestazioni, i tecnici rischiano il carcere fino a 5 anni
Rischiano il carcere i professionisti che redigono false attestazioni sulla congruità delle spese o false asseverazioni per gli interventi del Superbonus, compresi quelli antisismici. «Il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al comma 13 (del Dl Rilancio, nda), espone informazioni false o omette di riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento o sulla effettiva realizzazione dello stesso ovvero attesta falsamente la congruità delle spese, è punito con la reclusione da due a cinque anni o con la multa da 50mila a 100mila euro, Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per gli altri la pena è aumentata», si legge nella bozza.
Gli articoli 1-3 del Dl Antifrodi-bis (bozza)
Polizza Rc professionale: massimale pari almeno all'importo degli interventi
Per i tecnici, il massimale della polizza di assicurazione della responsabilità civile non va più commisurato al numero di attestazioni o asseverazioni rilasciate e non si fa più riferimento al valore minimo di 500mila euro.
Con le nuove regole, il massimale deve essere almeno pari agli importi degli interventi per i quali il professionista redige attestazioni o asseverazioni.
Niente cessioni parziali
Con l'entrata in vigore del nuovo Dl, il credito non potrà essere oggetto di cessioni parziali successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate.
Debutta il codice identificativo
Viene introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni. Più nel dettaglio, al credito è attribuito un codice univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni. Le modalità del nuovo meccanismo saranno definite con un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate e si applicheranno nel caso in cui le comunicazioni relative alla prima cessione o allo sconto in fattura vengano inviate all'amministrazione finanziaria a partire dal prossimo 1° maggio.
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