Per gli interventi di edilizia scolastica del Pnrr, i poteri-speciali di commissari straordinari, che erano stati già attribuiti ai sindaci e ai presidenti di provincie e città metropolitane, sono estesi anche ai soggetti attuatori, alle stazioni appaltanti (se diverse dai soggetti attuatori), alle centrali di committenza e ai contraenti generali.
Soggetti che potranno derogare al Codice degli appalti, anche - ad esempio - affidando i progetti per le scuole secondo il criterio del prezzo più basso. La nuova disposizione è inserita nella bozza del Dl Pnrr 3, che il Consiglio dei ministri ha licenziato giovedì 16 febbraio e che è in attesa di pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Lo schema di Dl interviene anche sulle regole del maxi-concorso per le oltre 200 scuole innovative da poco conclusosi. E, nel modificare il Dl che le aveva scritte (Dl 152 del 2021), spalanca la possibilità di ricorso all'appalto integrato. La possibilità che già si leggeva tra le righe del Dl, ora diventa più chiara: gli enti locali affidano i successivi gradi di progettazione ai vincitori, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti dal bando, solo nel caso in cui decidano di non ricorrere all'appalto integrato.
Scuola, gli investimenti in edilizia del Pnrr
Va ricordato che il Pnrr, nell'ambito dell'edilizia scolastica, prevede diversi investimenti. Tra questi: la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili e delle scuole dell'infanzia (4,6 miliardi), il potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola (300 milioni), la messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (3,9 miliardi) e, infine, il piano di sostituzione di edifici scolastici e di riqualificazione energetica. In quest'ultimo capitolo rientra maxi-concorso di progettazione per oltre 200 scuole (1,2 miliardi).
Scuole Pnrr, poteri speciali allargati a nuovi soggetti
Dunque, per realizzare gli interventi di edilizia scolastica del Pnrr, i soggetti attuatori, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali agiscono con gli stessi poteri speciali che il Dl «Scuola» (articolo 7-ter del Dl 22 del 2020) ha attributo ai sindaci e presidenti di provincia o di città metropolitana. Poteri-speciali, quelli di sindaci e presidenti, che, in vigore fino a tutto il 2026, consentono ampie deroghe al Codice degli appalti.
Si tratta - come si ricorderà - delle disposizioni che, ad esempio, hanno consentito, nel caso della scuola Scialoia a Milano, di passare direttamente dal progetto di fattibilità scaturito dal concorso di progettazione all'appalto per l'esecuzione dei lavori.
I vari soggetti responsabili degli interventi di edilizia scolastica beneficiari delle risorse del Recovery potranno, dunque, essere considerati commissari straordinari, con funzioni di stazione appaltante, e con ampi poteri di deroga rispetto alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici (Dlgs. 50 del 2016). È fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (Dlgs. 159 del 2011) e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. In sintesi, agiranno con le ampie possibilità di deroga che erano state attribuite al sindaco di Genova per ricostruire il Ponte Morandi.
In più, potranno procedere all'affidamento diretto della progettazione e di altri servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a 215mila euro. In tali casi, l'affidamento diretto può essere effettuato, anche senza consultazione di più operatori economici. Devono essere scelti - si legge nella bozza di Dl - «soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante ovvero in elenchi o albi istituiti o messi a disposizione dalla centrale di committenza, comunque nel rispetto del principio di rotazione».
I poteri di deroga dei super-commissari
Va ricordato che tra i poteri di deroga che ora vengono estesi, vi sono quelli espressamente previsti dal citato art. 7-ter del Dl Scuola. Il Dl «Scuola» elenca una serie di diposizioni del Codice dei contratti che i sindaci-commissari, e ora anche i soggetti attuatori, le stazioni appaltanti, i contraenti generali, possono non rispettare.
Rispetto ai poteri di deroga, l'elenco non è esaustivo. Più nel dettaglio, è possibule non rispettare i termini che il Codice fissa per la stipulazione del contratto, computati a partire dall'avvenuta efficacia dell'aggiudicazione (comma 8, art. 32). Le deroghe riguardano anche gli articoli 21 e 27 del Codice, che disciplinano rispettivamente la programmazione dei lavori pubblici, compreso il programma triennale, e le procedure di approvazione dei progetti. Decade anche il divieto di stipulare il contratto prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione relativa al provvedimento di aggiudicazione (comma 9, art. 32).
Si può andare anche in deroga alle disposizioni per la sospensione della stipula del contratto in caso di ricorso con contestuale domanda cautelare (art. 32, comma 11). Anche i termini per l'approvazione della proposta di aggiudicazione possono non essere rispettati (articolo 33, comma 1 del Codice). Riguardo all'acquisizione in autonomia di forniture e servizi di importo superiore a 40mila euro e di lavori al di sopra dei 150mila euro, viene meno anche l'obbligo di ricorso alla centrale di committenza per le stazioni appaltanti non qualificate (art. 37).
È derogabile anche la disposizione (art. 77 del Codice) secondo cui, in caso di appalti da affidare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione di esperti. I servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 40mila euro possono essere aggiudicati al minor prezzo, per essi decade infatti l'obbligo di far ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (la deroga riguarda l'articolo 95, comma 3 del Codice degli appalti).
Inoltre, si fissa in dieci giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte per tutte le procedure aperte, sotto le soglie di rilevanza comunitaria.
Deroghe applicabili anche agli accordi quadro di Invitalia
Tutte le deroghe previste dall'art-7-ter possono, inoltre, essere applicate per gli accordi quadro definiti e stipulati da Invitalia per realizzare scuole del Pnrr.
I sindaci-commissari possono avvalersi dell'aiuto di altre Pa
Con un'altra disposizione inserita nello schema di Dl, sempre per gli interventi di edilizia scolastica, si dà la possibilità ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane di avvalersi di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, di altre amministrazioni pubbliche, nonché di società da esse controllate. Gli oneri per tali contributi speciali non possono superare il 3% dell'importo del quadro economico della scuola da realizzare ex novo o da ristrutturare.
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