Il Dl Crediti è legge, ripartono (con sanzione) le cessioni per le spese del 2022

Superbonus, ok alla possibilità di spalmare la detrazione in 10 anni

Ha ancora tempo chi ha mancato l'appuntamento con il 31 marzo 2023, ossia con la data fissata per l'invio all'Agenzia delle Entrate della comunicazione con cui si opta per lo sconto in fattura o per la cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2022 o alle rate residue (non fruite) del 2020-21. Per i ritardatari nulla è perduto (purché siano rispettate precise condizioni), anche nell'ipotesi in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023.

Il Dl Crediti, diventato legge dopo un esame-lampo (senza modifiche) al Senato, apre una nuova finestra temporale per i meccanismi di cessione del credito e di sconto in fattura legati ai bonus casa. Già l'Agenzia delle Entrate, durante l'audizione alla Camera dello scorso 2 marzo, aveva chiarito che i contribuenti possono inviare le comunicazioni relative alle spese del 2022 anche fino al 30 novembre 2023, avvalendosi dell'istituto della cosiddetta remissione in bonis, con il versamento della sanzione di 250 euro. La remissione in bonis - va ricordato - è uno strumento che permette al contribuente di ovviare ad un mancato adempimento formale, in modo che la dimenticanza non gli precluda l'accesso al beneficio fiscale.

La possibilità di allungare i tempi di invio della comunicazione vale, però, come si diceva, anche nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Il beneficiario della detrazione può dunque effettuare la comunicazione anche tardivamente, con le modalità e i termini per la cosiddetta remissione in bonis, purché, però il cessionario sia una banca, un intermediario finanziario iscritto all'albo, una società appartenente a un gruppo bancario o un'impresa di assicurazione autorizzata ad operare in Italia.

Sul tema è intervenuto anche il ministero dell'Economia, con un comunicato in cui si precisa che l'emendamento approvato al decreto-legge Crediti «stabilisce che, con riferimento alla comunicazione per la prima cessione del credito per i bonus edilizi (spese sostenute nel 2022 e rate residue delle spese 2020 e 2021), il cui termine di trasmissione all'Agenzia delle entrate è il 31 marzo 2023, è possibile avvalersi dell'istituto della remissione in bonis anche se l'accordo di cessione - a favore di banche e intermediari finanziari - è concluso dopo il 31 marzo 2023».

Arriva la possibilità, inoltre, di spalmare la detrazione del superbonus in 10 quote annuali di pari importo per le spese sostenute nel 2022. Il contribuente che decide di scontare la spesa in 10 anni anziché quattro, deve esercitare l'opzione nella dichiarazione dei redditi 2024 (l'opzione è irrevocabile). 

Con la conversione del Dl, si allarga, inoltre, la maglia delle casistiche alle quali non si applica lo stop ai meccanismi delle cessioni e dello sconto in fattura. Rispetto al blocco che era stato previsto dal Dl, sono infatti diverse le eccezioni approvate, tra cui rientrano il bonus al 75% per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche e gli interventi del superbonus realizzati dagli Iacp, dalle cooperative di abitazioni e dagli enti del terzo settore (per conoscere tutte le deroghe si veda l'articolo pubblicato il 5 aprile). Confermata la proroga per le ville unifamiliari e le unità indipendenti con accesso autonomo, che possono beneficiare del superbonus al 110% fino al 30 settembre 2023 purché al 30 settembre 2022 i lavori abbiano raggiunto quota 30% dello stato di avanzamento dei lavori.

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