LEGGE 2 MARZO 1949, N. 143 – Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (1).
(Aggiornata in base al D.M. 11.6.87 e D.M. 3.9.97 n° 417)
(Pubblicata nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19 aprile 1949)
TESTO UNICO DELLA TARIFFA DEGLI ONORARI PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI DELL’ARCHITETTO E DELL’INGEGNERE
CAPO I – Norme generali
1. – La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.
2. – Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:
a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell’importo della opera;
b) onorari a quantità, ossia in ragione dell’unità di misura;
c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.
Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.
Quando una prestazione é richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.
3. – Gli onorari dovuti all’ingegnere o all’architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.
4. – Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.
Sono in particolare da computarsi a vacazione:
a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;
b) le competenze per trattative con le autorità e coi confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;
c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.
Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato in ragione di lire 110.000* per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 73.500* all’ora per ogni aiuto iscritto all’albo degli ingegneri ed architetti e di lire 55.000* per ogni altro aiuto di concetto. (* Adeguamento compensi a vacazione come da D.M. 03/09/97 n° 417)
Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa l’onorario a vacazione é integrativo di quelli a percentuale o da quantità, il compenso orario é ridotto alla metà (2).
Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.
Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.
5. – Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:
a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;
b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi d’acqua;
c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;
d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;
e) organizzazione razionale del lavoro;
f) perizie estimative di beni in forma di parete verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;
g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;
h) collaudi di strutture complessive in cemento armato;
i) opere di consolidamento restauri architettonici;
l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;
m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiori a lire 250.000;
n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 1.851,50.
Nella determinazione dell’onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.
6. – Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:
a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;
b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all’esecuzione di lavori fuori ufficio;
c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;
d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di disegni eccedente la prima copia;
e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni. Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc. vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.
7. – Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio é dovuto l’intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.
8. – I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto é dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l’importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.
9. – Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all’ammontare presumibile delle spese da anticipare.
Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.
Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.
Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d’Italia.
10. – La sospensione per qualsiasi motivo dell’incarico dato al professionista non esime il committente dall’obbligo di corrispondere l’onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.
Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.
11. – Malgrado l’avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l’opera dell’ingegnere e dell’architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.
La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.
La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e i loro sviluppi nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.
Vedi anche
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo I – Norme generali
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo II – Costruzioni edilizie – Costruzioni stradali e ferroviarie
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo III – Inventari – consegne
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo IV – Lavori topografici
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo V – Cave e miniere
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Capo VI – Ingegneria navale
- Tariffa professionale Architetti e Ingegneri – Tabelle
- LEGGE 2 marzo 1949, n. 143