Le distanze minime tra costruzioni vanno rispettate anche per volumi collocati sul terreno di un unico proprietario
Le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati, contenute nel Dm 1444 del 1968, sono imperative ed inderogabili e vanno rispettate anche se gli edifici, quello pertinenziale e quello principale, sono collocati all'interno di un'area che afferisce ad un unico proprietario. È quanto si evince dalla sentenza del Consiglio di Stato.