L'Ordine degli Architetti di Milano ha inviato un quesito al Consiglio Nazionale, chiedendo chiarimenti sulle competenze professionali degli architetti in materia di progettazione di impianti, e in particolare di impianti fotovoltaici integrati.
La risposta non è immediata ma c'era da aspettarselo. Le competenze degli architetti in materia impiantistica sono state infatti oggetto di tante sentenze non sempre concordi e per trovare risposta bisogna risalire al Regio decreto del 1925 (n.2537). La conclusione, però, è positiva: secondo il CNAPPC l'architetto è competente per gli impianti elettrici ed ha la formazione giusta per affrontare e risolvere, positivamente, la progettazione del fotovoltaico integrato negli edifici.
Il Regolamento in materia di attività di installazione di impianti all'interno di edifici (DM 37/2008) riserva la competenza per la loro progettazione in maniera generica ai professionisti iscritti ad albi professionali, secondo le specifiche competenze tecniche. Competenze mai delineate in maniera esauriente dalla legge. Per cui bisogna far riferimento al Regio Decreto del lontano 1925, secondo cui «formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative».
Le Sentenze e gli orientamenti della giustizia amministrativa
E bisogna trovar risposta nelle numerose sentenze che negli anni hanno cercato di definire le competenze degli architetti in questo campo, con conclusioni non sempre tra loro concordanti. Il Consiglio Nazionale degli Architetti riporta i diversi orientamenti della giurisprudenza amministrativa, le cui conclusioni sono state di volta in volta legate alla interpretazione, più o meno ampia, della nozione di "edilizia civile" contenuta nel Regio decreto. Il problema è sempre stato quello di capire se gli impianti e le diverse tipologie di varia complessità potessero essere ricompresi nella nozione di "opere di edilizia civile", e come tali inclusi nelle competenze degli architetti.
Il CNAPPC risponde attraverso un excursus delle diverse sentenze che si sono susseguite nel corso degli anni. Significativa la decisione del Consiglio di Stato n.4866/2009, secondo cui «Sono esclusivo appannaggio della professione di ingegnere solo le opere di carattere più marcatamente tecnico scientifico (ad esempio le opere di ingegneria idraulica di ammodernamento e ampliamento della rete idrica comunale, )»; «...il concetto di edilizia civile, viene interpretato estensivamente, facendovi ricadere le realizzazioni tecniche anche di carattere accessorio che vengono collegate al fabbricato mediante l'esecuzione delle necessarie opere murarie».
Le conclusioni del Consiglio Nazionale degli Architetti
Soprattutto in base a questa decisione del Consiglio di Stato, il CNAPPC conclude: «si può affermare che il concetto di "opere di edilizia civile" debba essere esteso oltre gli ambiti specificamente strutturali, fino a ricomprendere l'intero complesso degli impianti tecnologici riguardanti il fabbricato e, quindi, non solo gli impianti idraulici ma anche quelli di riscaldamento ed elettrici compresi nell'edificazione».
«In conclusione, quindi, in ossequio alle disposizioni di legge sopraindividuate ed a quant'altro argomentato non si può che ritenere valido quanto espresso nella materia sia dalla giurisprudenza ordinaria che da quella amministrativa quando affermano la piena competenza dell'architetto nella materia impiantistica entro l'ambito urbano (ad esempio un impianto di pubblica illuminazione o reti di adduzione e scarico ed in genere di urbanizzazione come la stessa viabilità)».
Infine quanto al fotovoltaico: «Preme solo aggiungere - afferma il CNAPPC - che il V° Conto Energia (D.M. 5 luglio 2012) individua l'impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative ovvero un impianto costituito da moduli non convenzionali e componenti speciali concepiti per sostituire o integrare elementi architettonici preesistenti».
«Appare di tutta evidenza come per simili realizzazioni l'architetto assuma un ruolo fondamentale avendo la formazione giusta per affrontare e risolvere, positivamente, la progettazione del fotovoltaico integrato negli edifici, con adozione di moduli che, mentre generano energia elettrica, integrano e sostituiscono elementi caratterizzanti la stessa facies architettonica e decorativa delle fabbriche oggetto di tali interventi».
Per approfondire:
- Il parere del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC [ordine architetti.mi.it]
- Il riparto delle competenze professionali dei tecnici dell'edilizia [architettiravenna.it]
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