Con l'abolizione della tariffa professionale e l'introduzione dell'obbligo di redigere un contratto scritto dettagliato, l'architetto è tenuto a calcolare i costi della prestazione in maniera analitica sulla base di parametri liberamente concordati con il cliente privato. Il professionista può scegliere i parametri che ritiene più congrui ed è bene che si tratti, così come ha suggerito il Consiglio Nazionale degli Architetti, di «criteri di valutazione oggettivi».
Con l'emanazione del DM 140/2012 il ministero di Giustizia ha introdotto i parametri che i giudici impiegano per determinare i compensi in caso di controversie. Essi possono costituire un utile strumento di riferimento per poter calcolare la propria parcella. Su professioneArchitetto c'è un nuovo tool che utilizza i parametri del DM 140/2012 per il calcolo del compenso professionale.
Si ricorda che il compenso deve essere pattuito attraverso un vero e proprio contratto tra le parti che espliciti il grado di complessità della prestazione e tutti gli oneri ipotizzabili dall'inizio alla conclusione dell'incarico. Definire la parcella in maniera dettagliata, scomponendola in base alle singole prestazioni, dal rilievo all'esecutivo, fino alla direzione dei lavori, serve anche a scongiurare contenziosi nel caso in cui l'incarico si interrompa.
calcolo compensi professionali DM 143/2013 calcolo compensi professionali DM 140/2012
La necessità di un riferimento per il calcolo del compenso
Specie per prestazioni professionali più complesse è indispensabile avere un riferimento per poter definire il quantum della prestazione. Il Consiglio Nazionale degli Architetti ha già emanato una circolare di chiarimento (circolare 34/2012) affermando che la scelta dei parametri per il calcolo dell'importo è libera: si possono utilizzare le ex tariffe per i lavori privati (legge 143/1949) o per i lavori pubblici (DM 4/4/2001) oppure nuovi parametri, liberamente scelti, purché siano resi chiari al cliente.
Nel caso il professionista attinga alle vecchie tariffe, essendo ormai abrogate, potrà utilizzarle come metro di valutazione, senza doverne utilizzare tutte le voci o i valori indicati. Oltre alle ex tariffe vi sono i parametri impiegati dal giudice per liquidare il compenso di un professionista in caso di contenzioso, quando non vi è accordo tra le parti, ed anche per valutare le spese giudiziali e la liquidazione dei consulenti tecnici d'ufficio (DM 140/2012).
Oltre a tali parametri ne saranno emanati altri non appena entrerà in vigore il decreto parametri-bis, con il quale i ministeri di Giustizia e delle Infrastrutture e trasporti introdurranno nuovi riferimenti per le stazioni appaltanti. Si tratta dei parametri che saranno utilizzati per calcolare gli importi da porre a base delle gare di servizi di architettura e di ingegneria. Potendo il professionista scegliere il metodo di calcolo che ritiene più congruo, è ragionevole pensare che i parametri elaborati per l'ambito pubblico potranno diventare una "guida" anche nel caso in cui il cliente sia un privato.
L'utilizzo dei parametri per le liquidazioni giudiziali nella determinazione del compenso
Come aveva sottolineato anche il CNAPPC «è consigliabile che il professionista, nella determinazione dei propri compensi, faccia riferimento a criteri di valutazione maggiormente oggettivi» (circolare CNAPPC n.145 del 5/12/2012). La scelta più logica, e non solo perché le tariffe sono state abrogate, è utilizzare i parametri per e liquidazioni giudiziali.
Se il metro di giudizio del giudice, chiamato a valutare la congruità dei compensi, è costituito dai parametri del DM 140/2012, allora è ritenuta altrettanto congrua la parcella del professionista calcolata in riferimento agli stessi parametri. Naturalmente l'uso dei parametri per le liquidazioni giudiziali non è vincolante, come non lo è qualsiasi altro metodo di calcolo, ma assumerli come riferimento appare ragionevole, se non altro per "salvare" il contratto in caso di contenzioso.
Si ricorda che il giudice, in caso di liquidazioni giudiziali, può - a seconda della natura dell'opera, del pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente e dell'eventuale urgenza della prestazione - decidere di aumentare o di diminuire fino al 60% il compenso scaturito dall'applicazione dei parametri.
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