È in Gazzetta Ufficiale il decreto sul microcredito

Lo scopo del DM: facilitare piccoli finanziamenti per professionisti e piccole imprese che non possiedono garanzie

Approda in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico sul microcredito. Il provvedimento dà il via ufficialmente agli interventi del Fondo di garanzia il cui obiettivo è facilitare piccoli finanziamenti per professionisti e piccole imprese che non possiedono sufficienti garanzie.

Professionisti e imprese potranno ottenere una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle banche per operazioni fino a 25mila euro per l'acquisto di beni, il pagamento di nuovi dipendenti o soci lavoratori, e di corsi di formazione. Il Fondo dispone di 30 milioni di euro, a cui si aggiungono i versamenti volontari di enti, associazioni, società o singoli cittadini, per un totale di circa 40 milioni di euro.

I finanziamenti servono per l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa e devono rispondere a precise caratteristiche: l'ammontare non deve superare i 25mila euro, i finanziamenti non devono essere assistiti da garanzie reali e devono essere finalizzati all'avvio o allo sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro.

Limitazioni

La garanzia copre l'80 per cento del finanziamento e bisogna fare i conti con alcune limitazioni. Ad esempio ci sono le esclusioni. Non possono beneficiarne: lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni; lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità; società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità. Sono inoltre esclusi i soggetti con un indebitamento superiore a 100.000 euro. (vedi: Microcredito. Finanziamenti per professionisti e piccole imprese senza garanzie).

L'iter da seguire

Al Fondo si accede indirettamente, tramite operatori di microcredito, intermediari abilitati e banche. Ma l'interessato prima della presentazione della richiesta di finanziamento a un soggetto finanziatore, può prenotare la garanzia tramite il sito fondidigaranzia.it.

Dopo la richiesta di prenotazione, in maniera automatica, il sistema informativo attribuisce alla domanda un codice identificativo e genera la ricevuta di avvenuta prenotazione. La prenotazione resta valida per cinque giorni lavorativi successivi alla data di inserimento sul sistema informativo del Fondo. Entro i cinque giorni la richiesta deve essere confermata dal soggetto finanziatore a cui l'interessato sceglie di rivolgersi (operatori di microcredito, intermediari abilitati e banche).

Nei 60 giorni successivi alla data di conferma il soggetto finanziatore deve inviare al Gestore del Fondo la richiesta di garanzia, altrimenti la prenotazione decade e le risorse accantonate rientrano nella disponibilità del Fondo. L'elenco dei soggetti finanziatori sarà pubblicato sul sito fondidigaranzia.it nella sezione "microcredito".

di Mariagrazia Barletta

Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 marzo 2015. Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla microimprenditorialità.(GU Serie Generale n.107 del 11-5-2015).

Utile anche la sezione FAQ che i consulenti del lavoro hanno attivato sul loro sito.

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