Il nuovo Codice degli appalti (DLgs 50/2016) ha abrogato la vecchia normativa e il passaggio alle nuove regole non è sempre agevole. Tante le richieste di chiarimento arrivate all'indirizzo dell'Autorità anticorruzione guidata da Raffaele Cantone, che ha ritenuto opportuno riunire le risposte alle domande più ricorrenti, anche per - afferma l'Authority - garantire «l'unitarietà e l'organicità delle indicazioni operative e interpretative fornite e l'immediata fruibilità delle stesse da parte della generalità degli operatori economici e delle stazioni appaltanti».
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Una selezione di domande e risposte
Quale disciplina si applica alle procedure negoziate bandite nel periodo in cui era in vigore il vecchio Codice, ma poi andate deserte?
Se una procedura negoziata, che era stata bandita secondo le regole del D.Lgs 163/2006, è andata deserta, a causa della presentazione di offerte irregolari o inammissibili e della mancanza assoluta di offerte, dal momento in cui viene nuovamente indetta, pur ricadendo nel periodo di vigenza delle nuove regole, continuano ad applicarsi le disposizioni del vecchio Codice, purché, però, «la procedura negoziata sia tempestivamente avviata», avvertono dall'ANAC.
Quali regole si applicano alle procedure negoziate se prima dell'entrata in vigore del nuovo Codice erano già stati pubblicati gli avvisi esplorativi per la selezione dei concorrenti da invitare?
Per i contratti sotto soglia e per quelli che fanno riferimento ai servizi dell'allegato IIB (servizi alberghieri e di ristorazione, servizi legali, trasporto per ferrovia, etc..) continua ad applicarsi il DLgs 163/2006, spiega l'ANAC, purché, però, sia certa la data di pubblicazione dell'avviso esplorativo (ad esempio perché avvenuta sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea o della Repubblica Italiana) e la procedura negoziata sia avviata entro un termine congruo dalla data di ricevimento delle manifestazioni di interesse e non siano intervenuti atti che abbiano sospeso, annullato o revocato la procedura di gara.
In attesa dei nuovi modelli predisposti dall'Anac, come si procede all'emissione dei certificati di esecuzione lavori in modalità telematica?
Per i lavori affidati seguendo le disposizioni del nuovo Codice, i certificati di esecuzione - spiega l'ANAC - devono essere rilasciati dai soggetti competenti, che devono utilizzare «l'allegato B disponibile sul sito dell'Autorità alla sezione "servizi", sottosezione "certificati di esecuzione lavori"».
Diverso è il caso di lavoro svolti all'estero. In tal caso i certificati devono essere inseriti nel casellario informatico a cura del Ministero degli affari esteri.
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