Il Dipartimento Finanze del Ministero dell'Economia ha pubblicato un nuovo elenco delle amministrazioni destinatarie del meccanismo dello split payment. Significa che se un professionista ha tra i committenti un'amministrazione inclusa nell'elenco, deve applicare il meccanismo della scissione dei pagamenti. È l'effetto del nuovo obbligo introdotto dalla manovra correttiva e in vigore dal 1° luglio.
Lo split payment (scissione dei pagamenti) - lo ricordiamo - riguarda il versamento dell'imposta sul valore aggiunto (Iva). In particolare, quando il committente è una pubblica amministrazione, questa verserà direttamente all'erario l'Iva addebitata dal fornitore. Per il professionista, come già accadeva per le imprese, ciò significa che l'Iva addebitata in fattura ad una pubblica amministrazione, non gli sarà pagata, ma sarà la stessa Pa a versarla nelle casse dell'Erario.
I committenti verso i quali si applica lo split payment
La cosiddetta "manovrina" ha ampliato le categorie di enti pubblici soggetti allo split payment. Quindi il professionista (sono esclusi quelli che applicano il regime forfetario) deve sapere se un committente è considerato soggetto allo split payment, in quanto dovrà tenerne conto anche per la redazione della relativa fattura.
Sono diverse le categorie di enti pubblici verso i quali si applica la scissione dei pagamenti. Si tratta dello «Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza».
Vi rientrano anche tutte le amministrazioni, gli enti ed i soggetti inclusi nel conto consolidato delle Pa pubblicato dall'Istat, comprese le Casse di previdenza private.
Lo split payment, per effetto della manovrina, scatta anche quando il committente è:
- una società controllata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- una società controllata direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- una società a sua volta controllata direttamente o indirettamente, dalle società di cui ai primi due punti (cioè quelle controllate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e dagli Enti Locali, Città metropolitane e unioni di Comuni);
- una società quotata inserita nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
Gli elenchi del Mef possono essere d'aiuto per capire se un proprio committente sia tenuto ad applicare la normativa sulla scissione dei pagamenti. L'elenco, comunque, sarà oggetto di ulteriori revisioni. Il Ministero, infatti, ha dato alle Pa interessate tempo fino al 19 luglio per segnalare eventuali mancate o errate inclusioni negli elenchi che lo stesso Mef aveva già pubblicato. Dunque bisognerà attendere un'ulteriore pubblicazione degli elenchi, questa volta in versione definitiva.
I nuovi elenchi delle Pa soggette a split payment [sito del Dipartimento delle Finanze]
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