Regime forfettario, i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate per le partite Iva

Come va verificata la soglia di reddito, pari a 65mila euro. Come si passa dal regime ordinario al forfettario. Come va interpretata la causa di esclusione secondo la quale non si può godere dell'agevolazione fiscale, propria del regime forfettario, se si fattura prevalentemente per l'ex datore di lavoro. Sono alcuni dei punti delicati relativi al regime forfettario chiariti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare numero 9 del 2019, resasi necessaria dopo le modifiche apportate dalla legge di Bilancio.

La circolare riepiloga le novità derivanti dall'ultima Manovra che ha modificato il regime forfettario, ossia il regime fiscale agevolato che permette di applicare un'imposta sostitutiva unica al 15 per cento per ricavi o compensi fino a 65mila euro.

«In primo luogo - viene sottolineato nella circolare -, è stata introdotta una soglia unica di ricavi e compensi, più elevata, pari a 65mila euro, indipendentemente dall'attività esercitata, precisando che in caso di svolgimento di più attività, ai fini dell'applicazione del regime forfetario, il limite di 65mila euro è riferito alla somma dei ricavi e dei compensi derivanti dalle diverse attività esercitate».

Con la manovra 2019, inoltre, è stato cancellato il limite annuo di spesa per dipendenti e collaboratori (compresi quelli a progetto), che la legge del 2015 aveva fissato a 5mila euro (lordi). Anche la soglia relativa all'acquisto di beni strumentali, che era pari a 20mila euro l'anno, viene annullata.

Per approfondire:
Regime dei minimi o forfettario: come cambia nel 2019 con la legge di Bilancio
• Regime dei minimi (forfettario) e lavoro dipendente: chiarimento dell'Economia
• Modifiche nel Dl Crescita: ok all'obbligo di ritenuta per il datore di lavoro
• Regime forfettario 2019. Vedi se ti conviene

La verifica del limite di 65mila euro

La soglia di reddito va verificata facendo riferimento al limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell'anno precedente all'applicazione del regime forfetario.

«Da ciò - spiegano dalle Entrate - consegue che, ad esempio, nel caso in cui il contribuente abbia superato la soglia di 30.000 euro di ricavi/compensi al 31 dicembre 2018, ma abbia conseguito/percepito, nel medesimo periodo d'imposta, ricavi/compensi non superiori alla soglia di 65.000 euro (quindi superiori ai limiti imposti dalla vecchia normativa ma inferiori a quelli indicati dalla nuova previsione della legge di bilancio 2019), può rimanere nel regime forfetario, applicando le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2019».

«Per la verifica dell'eventuale superamento del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell'anno di riferimento; perciò, ad esempio, coloro che hanno operato in contabilità ordinaria devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il principio di competenza e coloro che hanno applicato il regime semplificato di cui al comma 1 dell'articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973 devono calcolare l'ammontare dei ricavi conseguiti applicando il regime di cassa».

Nel caso in cui un contribuente eserciti contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, per l'accesso al regime forfetario bisogna considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi ad entrambe le attività.

Regime forfettario e lavoro dipendente

Con una modifica introdotta dalla legge di Bilancio 2019 viene stabilito che non si può fare ingresso nel regime forfettario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell'ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti.

La circolare spiega come si fa a verificare il principio della prevalenza. Innanzitutto, tale verifica - viene precisato nella circolare - va effettuata solo al termine del periodo d'imposta.

Il concetto viene poi chiarito con un esempio: «Si consideri, ad esempio, un contribuente che abbia avuto un rapporto di lavoro concluso nel 2018; lo stesso può applicare il regime forfetario nel 2019, ma se alla fine del 2019 risulta che ha fatturato prevalentemente nei confronti del suo precedente datore di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili dovrà fuoriuscire dal regime forfetario nel 2020».

«Il requisito della prevalenza andrà inteso in senso assoluto», significa che si verifica la causa di esclusione se i ricavi conseguiti e i compensi percepiti nell'anno nei confronti dei datori di lavoro (o dei soggetti a essi riconducibili) sono in ogni caso superiori al 50 per cento.

Possono invece applicare il regime forfettario gli autonomi che lavorano con carattere di prevalenza nei confronti di soggetti presso i quali hanno svolto l'attività di tirocinante, se, ovviamente, in possesso degli altri requisiti necessari per applicare il regime agevolato.

Dal regime ordinario al regime forfettario

Con l'innalzamento della soglia di reddito a 65mila euro, per molti può essere conveniente passare dal regime ordinario al forfettario. Tale passaggio - precisano dalle Entrate - può avvenire «senza attendere il decorso del triennio previsto per gli esercizi delle opzioni Iva».

di Mariagrazia Barletta

IL TESTO INTEGRALE
Agenzia delle Entrate, circolare numero 9 del 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

pubblicato il: