Non si può fare ingresso nel regime forfettario se si fattura prevalentemente per il datore di lavoro con il quale è in corso un rapporto di lavoro dipendente (o ad esso assimilato) o per il quale si è lavorato, sempre nell'ambito di un rapporto subordinato, nei due anni precedenti. È quanto confermato nel question-time dello scorso 23 gennaio, durante il quale, in Commissione Finanze alla Camera, il sottosegretario al ministero dell'Economia Alessio Mattia Villarosa ha risposto ad un'interrogazione presentata da Giulio Centemero (Lega).
Oggetto del chiarimento, una modifica al regime agevolato apportata dalla legge di bilancio 2019. Più nel dettaglio, ad essere analizzata è la lettera dbis) del comma 57, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come modificata dalla legge di bilancio.
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L'applicazione del regime forfettario, ricorda il sottosegretario al Mef, è subordinato al rispetto di alcune condizioni, tra queste quella stabilita dalla lettera dbis) del comma 57, in ragione della quale sono escluse «le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro».
«Tale previsione - risponde il sottosegretario al Mef - mira ad evitare l'avvio di iniziative professionali al solo scopo di beneficiare dell'aliquota agevolata del regime in esame, trasformando l'attività di lavoro dipendente o attività a questo assimilate in attività di lavoro autonomo. Pertanto, qualora siano rispettate le condizioni suddette, non vi sono ostacoli all'accesso al regime agevolato per le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale».
La precisazione riguardo alle nuove iscrizioni ad un ordine o collegio deriva in particolare da una precisa richiesta di chiarimento contenuta nella domanda del deputato, che chiedeva - in relazione ai contenuti della lettera dbis), comma 57 - se la esatta interpretazione fosse quella di «considerare incluse nel regime agevolato le partite IVA aperte a seguito di nuove iscrizioni ad un ordine o collegio professionale».
di Mariagrazia Barletta
Risposta 5-01179
Interpretazione autentica in materia di regime agevolato per i titolari di partite IVA
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