Per opere edilizie da realizzare in aree sottoposte a vincolo, e soggette a Scia, l'autorizzazione paesaggistica non può intendersi rilasciata per effetto del silenzio della pubblica amministrazione competente. La Corte di Cassazione torna sull'argomento del silenzio-assenso in relazione all'autorizzazione paesaggistica in una sentenza pubblicata di recente (la numero 15523 del 2019).
I giudici richiamano alcuni articoli del Tue (20, 22 e 2-bis) e l'articolo 20 della legge sul procedimento amministrativo, concludendo poi che, dal combinato disposto di tali provvedimenti, «sembra corretto desumere che, quando si intende realizzare un intervento edilizio per il quale è necessario il permesso di costruire o la segnalazione certificata di inizio attività, riguardanti immobili sottoposti a tutela paesaggistica o ambientale, è necessario acquisire preventivamente il parere o l'autorizzazione prevista dalle specifiche discipline di salvaguardia, e, inoltre, che l'istituto del silenzio assenso non opera con riferimento agli atti e procedimenti riguardanti la tutela del patrimonio paesaggistico o dell'ambiente».
In altre parole, il «silenzio dell'amministrazione proposta alla tutela del vincolo non può avere valore di assenso». Tale principio si applica anche alle pratiche edilizie mediante sanatoria. «In particolare - si legge nella sentenza -, si è più volte osservato che la speciale causa di estinzione del reato paesaggistico introdotta dall'art. 39, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è subordinata, in caso di opere eseguite in zona vincolata, al conseguimento delle autorizzazioni delle Amministrazioni preposte alla tutela del vincolo, non essendo applicabile la procedura del silenzio-assenso, prevista dal comma 4 della medesima disposizione, che si riferisce alla sola ipotesi di violazioni edilizie eseguite in zona non vincolata».
GLI ARTICOLI DEL TUE (Dpr 80 del 2001)
Articolo 20, comma 8
Procedimento per il rilascio del permesso di costruire
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli relativi all'assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 22, comma 6
Interventi subordinati a segnalazione certificata di inizio di attività
La realizzazione degli interventi di cui al presente Capo che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica, paesaggistico-ambientale o dell'assetto idrogeologico, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo 2-bis, comma 3
Autorizzazioni preliminari alla segnalazione certificata di inizio attività e alla comunicazione dell'inizio dei lavori
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 , si applicano anche alla comunicazione dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 6-bis, qualora siano necessari atti di assenso, comunque denominati, per la realizzazione dell'intervento edilizio.
L'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 241/1990
Silenzio assenso (comma 4)
Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti
di Mariagrazia Barletta
IL TESTO
Sentenza della Corte di Cassazione 15523 del 2019
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