Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale - o detto più semplicemente il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec) - all'Ordine o Collegio professionale rischia la sospensione dall'albo. A stabilirlo è stato il Dl Semplificazioni (Dl 76 del 2020), che ha a sua volta modificato in alcuni punti il Codice dell'amministrazione digitale (Cad).
L'onere dell'attivazione della Pec e della comunicazione del relativo indirizzo all'Ordine o Collegio professionale esiste da tempo. Era stato infatti introdotto nel 2012 (Dl del 18 ottobre 2012), ma ora arriva l'obbligo da parte degli Ordini e Collegi di intervenire nel caso in cui il professionista risulti inadempiente.
Soggetto a sospensione il professionista che non comunica la Pec
Dunque, il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all'albo o elenco di appartenenza è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte dell'Ordine (o del Collegio) di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, l'Ordine (o il Collegio) commina la sanzione della sospensione dal relativo albo fino a quando il professionista non comunica il proprio domicilio digitale (ossia l'indirizzo Pec).
Rischio commissariamento per l'Ordine inadempiente
Gli Ordini e i Collegi sono tenuti a pubblicare in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti e il relativo domicilio digitale.Tra gli obblighi degli Ordini vi è anche quello di comunicare all'Ini-Pec, l'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata, gli indirizzi Pec in proprio possesso. Un'incombenza - anche questa - esistente dal 2012.
Ora, però, se un Ordine (o un Collegio) non pubblica l'elenco riservato, se si rifiuta reiteratamente di comunicare alle Pa i dati identificativi dell'iscritto e il relativo domicilio fiscale o se non comunica e aggiorna l'elenco dei domicili digitali all'Indice nazionale dei domicili digitale (finora denominato Ini-Pec e istituito presso il ministero dello Sviluppo economico) può essere commissariato o sciolto ad opera del ministero vigilante.
di Mariagrazia Barletta
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