Gli interventi di rimozione e riposizionamento degli elementi decorativi che adornano la facciata sono ammessi al Superbonus se servono per eseguire i lavori di coibentazione dell'involucro. Deve essere però il tecnico abilitato ad attestare che vi sia una correlazione tra la realizzazione del "cappotto termico" e la sostituzione degli elementi decorativi. Ad affermarlo è l'Agenzia delle Entrate con la risposta all'interpello n. 685 del 2021.
La risposta è sollecitata da un condominio che intende realizzare lavori di coibentazione delle facciate e del tetto di un edificio non sottoposto ad alcun tipo di vincolo. La realizzazione dello strato di isolamento comporta, nel caso specifico, la rimozione di elementi architettonici peculiari, decorazioni che poi il condominio prevede di rimpiazzare con elementi simili, fatti di materiale isolante.
L'Agenzia delle Entrate richiama precedenti documenti di prassi (la circolare n. 24/E del 2020 e la risoluzione n. 60/E del 2020) con i quali è stato chiarito che il Superbonus spetta anche per gli eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato. Dunque, nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun intervento, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla realizzazione e al completamento dell'intervento agevolato. L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
Come stabilito infatti dall'articolo 8 del Dm 6agosto 2020, al fine di accedere al Superbonus, gli interventi di isolamento delle superfici opache, come altri interventi agevolabili, sono asseverati da un tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai requisiti richiesti dalla normativa, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
«Ne consegue che, qualora il tecnico abilitato attesti che la rimozione (o demolizione) degli elementi decorativi della facciata isolante, nonché il successivo riposizionamento degli stessi sono interventi correlati ai lavori di coibentazione della facciata, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei limiti complessivi stabiliti dalla norma», conclude l'Agenzia delle Entrate.
di Mariagrazia Barletta
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