Sia il cumulo che la totalizzazione permettono di riunire gratuitamente i contributi versati in più istituti di previdenza obbligatoria. Se convenga ricorrere all'uno o all'altro istituto va valutato caso per caso, ma ci sono delle differenze tra cumulo e totalizzazione da conoscere per potersi indirizzare verso la soluzione che può risultare più vantaggiosa.
Innanzitutto entrambi gli istituti consentono di recuperare eventuali contributi versati alla Gestione Separata dell'Inps, i quali - va ricordato - non possono essere oggetto di ricongiunzione. Entrambi, inoltre, permettono di incrementare l'anzianità utile per arrivare al traguardo della pensione. Il cumulo, in particolare, è una nuova modalità di accesso alla pensione, in quanto è stato esteso ai professionisti, compresi architetti e ingegneri, a partire dal 1°gennaio 2017.
Infine, sia in caso di cumulo che di totalizzazione la pensione è unica e viene pagata dall'Inps, anche se l'onere rimane a carico dei singoli istituti di previdenza presso i quali sono stati versati i contributi, questo in relazione alle rispettive quote di competenza.
La differenza tra i due istituti sta soprattutto nel metodo di calcolo della pensione e nei relativi requisiti di accesso.
Calcolo della pensione
Generalmente il sistema di calcolo legato al cumulo è più vantaggioso, anche se tutto dipende dalla storia contributiva della singola persona.
Nel caso della totalizzazione, se l'interessato non ha maturato il diritto ad autonoma pensione in una delle gestioni previdenziali, la pensione viene calcolata con il metodo contributivo. In caso contrario la pensione viene calcolata con il sistema previsto dalle regole vigenti in ciascuno degli istituti di previdenza coinvolti.
Nel caso del cumulo, invece, il rischio di ricalcolo della pensione con il metodo contributivo non sussiste e ciascuna gestione procede alla liquidazione della propria quota di pensione secondo le regole di calcolo previste dal proprio ordinamento.
Periodi coincidenti
Sia per la totalizzazione che per il cumulo, ai fini del raggiungimento dell'anzianità minima richiesta, vengono considerati i solo periodi contributivi non coincidenti, maturati presso i diversi istituti presso i quali sono stati versati i contributi. Per calcolare l'importo della pensione vengono invece considerati tutti i contributi corrisposti alle diverse gestioni interessate, anche quelli versati in periodi coincidenti.
Il requisito di anzianità
Pensione di vecchiaia in cumulo
Si consegue nel momento in cui si raggiungono i requisiti di età e anzianità contributiva più elevati tra quelli previsti da tutte le gestioni interessate al cumulo. È necessario anche possedere eventuali ulteriori requisiti previsti dall'istituto di previdenza al quale l'interessato risulta da ultimo iscritto.
Per gli iscritti ad Inarcassa i requisiti per il 2018 sono fissati in 66 anni di età e 32 anni e 6 mesi di anzianità contributiva. «Tali requisiti - specifica la Cassa di architetti e ingegneri - vanno confrontati con quelli delle gestioni del sistema pubblico dell'Inps e degli altri enti interessati per stabilire l'età di accesso al pensionamento».
Pensione anticipata in cumulo
Quanto al raggiungimento del requisito di anzianità contributiva, ciascuna gestione tiene conto della disciplina prevista dal rispettivo ordinamento. Per il conseguimento della pensione anticipata in cumulo devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme assicurative interessate al cumulo, quali ad esempio la cessazione dell'attività di lavoro dipendente e/o la cancellazione dagli albi professionali.
La pensione anticipata si consegue al perfezionamento di una anzianità contributiva minima di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, a prescindere dall'età anagrafica. Tali requisiti contributivi, adeguati nel tempo alla speranza di vita, sono previsti dall'articolo 24, comma 10, della legge n. 214 del 2011.
I requisiti per la totalizzazione
Diversi i requisiti di accesso alla totalizzazione. Il diritto alla pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione si matura al perfezionamento di due requisiti: il raggiungimento di 65 anni e 7 mesi di età, sia per gli uomini sia per le donne e anzianità contributiva complessiva di almeno 20 anni. Il diritto alla pensione di anzianità in regime di totalizzazione si perfeziona, invece, con un'anzianità contributiva di almeno 40 anni e 7 mesi di contributi.
Sia per la pensione di anzianità che per quella di vecchiaia in regime di totalizzazione devono inoltre essere soddisfatti ulteriori requisiti, diversi da quelli di età e anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (per esempio: cessazione del rapporto di lavoro, cancellazione dall'albo professionale, ecc.).
Il caso dei pensionati
Non si può richiedere la pensione in cumulo o in totalizzazione se si è già titolari di pensione in uno degli istituti previdenziali interessati.
Niente cumulo e totalizzazione parziali
C'è da precisare che né la totalizzazione né il cumulo possono essere parziali. Significa che devono riguardare tutte le gestioni nelle quali si è stati iscritti e tutti i periodi contributivi versati in ciascuna delle singole gestioni.
Va ricordato, inoltre, che la totalizzazione non è compatibile con la ricongiunzione. In particolare, la totalizzazione può essere richiesta se l'interessato non ha fatto domanda di ricongiunzione dei periodi assicurativi in data successiva al 3 marzo 2006. «In questo caso - viene precisato sul sito di Inarcassa - non è possibile esercitare il diritto alla totalizzazione in presenza di accettazione della domanda di ricongiunzione qualora l'interessato abbia già provveduto al pagamento dell'onere (in un'unica soluzione) o al pagamento delle prime tre rate (nei casi di rateizzazione dell'onere di ricongiunzione)».
di Mariagrazia Barletta
Link e documenti utili:
• Inarcassa, pagina dedicata al cumulo contributivo
• Inarcassa, pagina dedicata alla totalizzazione
• INPS, circolare sul cumulo, numero 140 del 12 ottobre 2017
• INPS, pensione di anzianità in regime di totalizzazione
• INPS, pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione
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