L'importo massimo dei micro-prestiti con garanzia statale sale a 30mila euro con durata del rimborso che arriva a 10 anni. Confermata la sospensione ampliata, rispetto a quanto sancito dal Dl "Cura Italia", dei termini dei procedimenti amministrativi.
Il datore di lavoro, che abbia applicato le prescrizioni previste dalle linee guida e dai protocolli Covid sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, viene sollevato da responsabilità in caso di contagio di un lavoratore. E poi le novità sul fronte fisco, con la sospensione dei versamenti Iva e delle ritenute d'acconto.
In tema di appalti viene ampliato l'elenco dei settori considerati a maggior rischio per infiltrazioni mafiose. Sono alcune delle novità contenute nella legge di conversione del decreto cosiddetto Liquidità. Il Senato oggi (4 giugno) ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il provvedimento, che diventa legge.
Aggiornamento dell'8 giugno 2020
• La legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore dal 7 giugno 2020
Il testo coordinato pubblicato in Gazzetta ufficiale
Sospensione termini dei procedimenti amministrativi (art. 37)
Riguardo alla sospensione dei procedimenti amministrativi viene confermato quanto già disponeva il Dl, ossia la sospensione dei termini decisa dal Cura Italia (articolo 103) viene prorogata al 15 maggio 2020.
Dunque, tutti i termini che riguardano lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, che siano risultati pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o che siano iniziati successivamente a tale data, restano sospesi per il periodo 23 febbraio - 15 maggio 2020.
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Fondo di garanzia per professionisti e Pmi, l'importo massimo per i micro-prestiti sale a 30mila euro (art. 13)
Per i professionisti e le Pmi sono state semplificate le condizioni per accedere alla garanzia statale sui micro-prestiti. A fronte della richiesta di un prestito alla banca, non superiore a 30mila euro (non più 25mila euro come stabiliva il Dl liquidità prima della conversione), si può ottenere una garanzia da parte dello Stato, che facilita l'accesso al credito. Tutto ciò tramite il Fondo di garanzia del ministero dello Sviluppo economico.
La garanzia statale è del 100 per cento ed è concessa gratuitamente. Inoltre il Fondo approva automaticamente le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari. Il Fondo verifica soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti. Accedono alla misura anche le associazioni professionali e le società tra professionisti.
L'avvio del rimborso del finanziamento avviene non prima di 24 mesi dall'erogazione. La durata massima del rimborso non è più di 72 mesi, ma di 120 mesi (10 anni).
L'importo del finanziamento non può essere superiore, anche tenuto conto di eventi calamitosi, al doppio della spesa salariale annua del beneficiario (per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile), oppure, al 25 per cento del fatturato totale del beneficiario come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale o da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione. In ogni caso, la somma richiesta non può superare il tetto dei 30mila euro.
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Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da Covid-19 (art. 29-bis)
Durante l'esame alla Camera è stato inserito l'articolo 29-bis contenente chiarimenti riguardo alla responsabilità dei datori di lavoro per il rischio contagio dei dipendenti. Si tratta di un intervento richiesto da più parti in seguito alle preoccupazioni indotte dai contenuti dell'articolo 42 del "Cura Italia" che equipara il contagio da Covid-19 ad un infortunio sul lavoro. Articolo che ha innescato un dibattito sulle conseguenti responsabilità penali e civili del datore di lavoro.
Sulla questione sono intervenute due circolari Inail (numero 13 e numero 22). In particolare, la numero 22 afferma, tra le altre cose, che in caso di contagio di un lavoratore, «la responsabilità del datore di lavoro è ipotizzabile solo in caso di violazione della legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali».
In modo simile (ma questa volta con una legge), e sempre relativamente al rischio contagio da Covid-19, l'articolo 29-bis citato afferma che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (art. 2087 del codice civile) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, nonché negli altri protocolli e linee guida post-Covid.
Se le linee guida e i protocolli citati non trovano applicazione, valgono le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative sul piano nazionale.
In caso di contagio di un lavoratore si tende dunque a sollevare da responsabilità il datore di lavoro che abbia applicato le prescrizioni previste da linee guida e protocolli.
Versamenti Iva e delle ritenute d'acconto: tutto rimandato a settembre (art. 18)
La legge liquidità congela i versamenti Iva e delle ritenute d'acconto per i soggetti, professionisti compresi, che abbiano subìto un calo di fatturato di almeno il 33 per cento. Il calo del fatturato va calcolato per il mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 o su aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
La legge liquidità permette di effettuare i versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020, in un'unica soluzione, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Su tale scadenza, è intervenuto il Dl cosiddetto rilancio, prorogando il pagamento in un'unica tranche e la scadenza della prima di 4 rate al 16 settembre 2020. Va ricordato che il Dl rilancio è in fase di conversione.
Proroga della sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo (art. 19)
L'articolo 19 proroga la sospensione, decisa dal "Cura Italia", delle ritenute d'acconto sui redditi da lavoro autonomo, per il periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. L'agevolazione vale per i soggetti di più ridotte dimensioni ovvero con ricavi o compensi non superiori a 400mila euro, purché nel mese precedente (febbraio 2020) non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
I contribuenti, che si avvalgono dell'agevolazione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Su questo punto si segnalano le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con le circolari 8/E e 9/E.
Certificazioni uniche entro il 30 aprile (art. 22)
Per all'anno 2020, resta prorogato al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d'imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo.
Sempre relativamente al 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche non si applica se la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate è avvenuta entro il 30 aprile 2020.
Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche (art. 26)
Viene abbassato a 250 euro l'importo-soglia che consente di usufruire di modalità di pagamento agevolate per l'imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Appalti di lavori: ampliato l'elenco dei settori considerati a maggior rischio per infiltrazioni mafiose (art. 4-bis)
Viene ampliato l'elenco dei settori di attività considerati a maggior rischio di infiltrazione mafiosa nel settore degli appalti di lavori (l'elenco è contenuto all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012). In particolare, l'articolo 4-bis introdotto alla Camera inserisce nuove voci all'elenco di attività a maggior rischio, quali: i servizi funerari e cimiteriali, la ristorazione, la gestione delle mense ed il catering e l'ampia categoria dei servizi ambientali, la quale comprende le attività di raccolta, trasporto (sia nazionale che transfrontaliero, anche se svolto per conto di terzi), trattamento e smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento, bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.
La nuova categoria "servizi ambientali" finisce con l'inglobare anche le attuali categorie «attività di trasporto di materiali a discarica per conto di terzi» e «trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi».
di Mariagrazia Barletta
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