Quali materiali sono ammessi al bonus del 90 per cento per il restauro e il recupero delle facciate esterne degli edifici? Cosa si intende per facciata visibile dalla strada? La tinteggiatura di quali tipologie di chiusure è ammessa allo sgravio? Che possibilità ha il singolo condomino di scegliere, in autonomia, un'agevolazione piuttosto che un'altra?
A rispondere è l'Agenzia delle Entrate sollecitata dalle istanze di interpello dei contribuenti, pubblicate nel corso del mese di settembre. Risposte che aiutano a delineare il perimetro del bonus introdotto dalla legge di Bilancio 2020.
Ok alla detrazione per le facciate parzialmente visibili dalla strada
Il bonus non spetta - va ricordato - per quegli interventi che pur rientrando tra quelli ammessi al beneficio (pulitura e tinteggiatura delle superfici opache esterne, interventi su balconi, ornamenti o fregi, interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio) sono effettuati sulle facciate interne dell'edificio non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Tuttavia, in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini dell'agevolazione, il bonus facciate - chiarisce l'amministrazione finanziaria - spetta anche per gli interventi realizzati sulla facciata interna dell'edificio anche se la stessa è solo parzialmente visibile dalla strada (Agenzia delle Entrate, risposta all'interpello n. 296 e risposta n. 348).
Per approfondire:
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Bonus facciate ed ecobonus: ogni condomino può scegliere indipendentemente dalla decisione degli altri condomini
Se un intervento, realizzato sulle facciate di un condominio, rientra nel perimetro del bonus facciate e, al contempo, risulta agevolabile anche mediante l'ecobonus, il singolo condomino può applicare una sola delle due agevolazioni, rispettando gli adempimenti previsti.
Più nel dettaglio, ogni condomino, per la parte di spesa a lui imputabile, può decidere se fruire del bonus facciate o della detrazione prevista per gli interventi di efficienza energetica, indipendentemente dalla scelta degli altri condomini. Ciò a condizione, tuttavia, che gli interventi rispettino i requisiti richiesti dalla tipologia di agevolazione di cui si intende godere e che siano messi in atto gli adempimenti specificamente previsti per il bonus scelto. L'Agenzia delle Entrate lo ha chiarito con la risposta n. 294 ad un interpello.
«Nella comunicazione finalizzata all'elaborazione della dichiarazione precompilata l'amministratore di condominio - si legge inoltre nella risposta delle Entrate - dovrà indicare due distinte tipologie di interventi e, per ciascuno di questi, dovrà indicare le spese sostenute, i dati delle unità immobiliari interessate, i dati relativi ai condòmini a cui sono attribuite le spese per ciascun tipo di intervento, con le relative quote di spesa, specificando quali condòmini hanno esercitato l'opzione per la cessione del credito».
La tinteggiatura di chiusure oscuranti, come scuri e persiane, esclusa dal bonus
Il bonus facciate non spetta per le spese relative ai lavori di riverniciatura degli scuri e persiane, in quanto questi ultimi costituiscono strutture accessorie e di completamento degli infissi, anch'essi esclusi dal bonus facciate.
Sono esclusi anche gli interventi volti alla sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli, in quanto non rientranti nella nozione di strutture "opache". (Si veda la risposta 346 dell'Ageniza delle Entrate).
Gli interventi agevolabili a prescindere dal materiale utilizzato
Gli interventi che possiedono i requisiti per essere considerati agevolabili (si veda la circolare n. 2/E del 2020,e in particolare al paragrafo 2) possono fruire della detrazione a prescindere dai materiali utilizzati per realizzarli. Tale concetto è stato espresso con la risposta dell'Agenzia delle Entrate all'interpello n. 319).
di Mariagrazia Barletta
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