Se la Pa non risponde, il silenzio assenso può essere autocertificato

di Mariagrazia Barletta

Il Dl cosiddetto «Semplificazione bis» interviene sul silenzio assenso (art. 20 della legge 241 del 1990), affermando che esso può essere anche autocertificato dal privato in caso di inerzia da parte dell'amministrazione pubblica.

Con gli articoli da 61 a 63, il Dl (numero 77 del 2021) modifica in più punti la legge sul procedimento amministrativo (legge 241 del 1990). Vediamoli nel dettaglio.

IL TESTO DEL DL 77/2021

Silenzio assenso autocertificabile dal privato (art. 62)

Il Dl «Semplificazione bis» interviene sul silenzio assenso (art. 20 della legge 241 del 1990), affermando che esso, in taluni casi, può essere anche autocertificato. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione ha valore di provvedimento di accoglimento della domanda, il privato può chiedere all'amministrazione - in via telematica - di rilasciargli un documento che attesti il decorso dei termini del procedimento e quindi il conseguente accoglimento della domanda.

Se entro dieci giorni dalla richiesta l'amministrazione non rilascia l'attestazione, il privato può dichiarare, ai sensi dell'art. 47 (dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del Dpr 445 del 2000, la formazione del silenzio assenso. In particolare, la dichiarazione del privato sostituisce l'attestazione dell'amministrazione.

Il decreto 76 del 2020, modificando gli articoli 20 e 94 del Dpr 380 del 2001, era intervenuto per dare certezza del formarsi del silenzio assenso in relazione al permesso di costruire e all'autorizzazione per l'inizio dei lavori in zona sismica. In questi due casi, il decreto del 2020 ha introdotto - lo ricordiamo - la possibilità, da parte del privato, di ottenere dallo sportello unico per l'edilizia un'attestazione circa il decorso dei termini del procedimento. Con il Dl «Semplificazioni-bis» tale disposizione ha un valore più ampio perché si applica in generale ai procedimenti amministrativi, e, in più, vi è la possibilità di autocertificare, come si diceva, il silenzio assenso.

Annullamento d'ufficio massimo entro 12 mesi (art. 63)

Vengono accorciati i tempi massimi, che passano da 18 a 12 mesi, entro cui può essere annullato d'ufficio il provvedimento amministrativo illegittimo. La novità passa con una modifica all'articolo 21-nonies della legge 241 del 1990.

Potere sostitutivo interno attivabile anche d'ufficio (art. 61)

In caso di ritardo o di inerzia nella conclusione del procedimento, esiste (dal 2012) l'istituto del potere sostitutivo esercitato all'interno della stessa amministrazione, conferito alle figure apicali della Pa. L'organo di governo individua il soggetto cui attribuire tale potere. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento, il privato può rivolgersi al responsabile del potere sostitutivo, affinché concluda lo stesso procedimento entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto. In altre parole, il privato che subisce il ritardo può rivolgersi a una figura interna all'amministrazione che si sostituisce al dirigente o al funzionario inadempiente.

Con la modifica apportata dal Dl «Semplificazioni-bis», il potere sostitutivo può essere attribuito non solo ai vertici dell'amministrazione, ma anche ad un'unità organizzativa della stessa. Soprattutto, con il Dl 77 del 2021, tale potere può essere attivato non solo dall'interessato, ma anche d'ufficio.

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