Legge Salva-casa in vigore: gli approfondimenti e il testo coordinato

Arriva in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del Dl "Salva-casa" (in vigore dal 28 luglio).

Tante le novità apportate in sede di conversione, tra queste vi è l'ampliamento dell'accertamento di conformità con doppia conformità semplificata che si applicherà anche alle variazioni essenziali.

Poi ci sono modifiche alle tolleranze costruttive che possono arrivare al 6% nel caso delle unità immobiliari entro i 60 mq. Diverse anche le semplificazione della dimostrazione dello stato legittimo. Si allarga ancora. inoltre. l'elenco delle attività in edilizia libera. Le facilitazioni sui cambi di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari sono estese anche agli interventi che prevedono la realizzazione di opere edilizie. Purché siano rispettate precise condizioni, il professionista potrà asseverare l'agibilità anche per altezze minime inferiori a 2,70 metri, sempre che non si vada al di sotto della soglia di 2,40 metri.

Di seguito gli approfondimenti - aggiornati ai contenuti della legge di conversione - dedicati a diversi argomenti:

Salva-casa, tolleranze fino al 6%; eliminata la verifica sui diritti dei terzi

Il nuovo accertamento di conformità, che gode della verifica "light" della doppia conformità, si applica anche alle variazioni essenziali. Per le unità immobiliari entro i 60 mq le tolleranza costruttive arrivano al 6%. Sempre in tema di tolleranze, viene eliminata la verifica della sussistenza di possibili limitazioni dei diritti dei terzi cui era obbligato il tecnico abilitato. Sempre nell'ambito delle tolleranze, il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo viene esteso anche alle misure minime individuate dalle disposizioni in materia di distanze e di requisiti igienico-sanitari. Il rilascio del permesso e la segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria sono subordinati al pagamento di un'oblazione, che viene rideterminata per la sanatoria per difformità parziali e variazioni essenziali.

Salva-casa, stato legittimo: se riguarda gli appartamenti non valgono le difformità delle parti comuni

Con la conversione in legge arriva una ulteriore semplificazione per la dimostrazione dello stato legittimo: questa non deve interessare le parti comuni condominiali se ci si sta occupando di una singola unità immobiliare e, viceversa, se la dichiarazione riguarda l'edificio in generale, non hanno valore le difformità che riguardano le unità immobiliari di quel fabbricato.

Salva-casa: cambio di destinazione più facile anche con opere e agibilità in deroga ai requisiti di altezza del Dm 1975

Le facilitazioni sui cambi di destinazione d'uso delle singole unità immobiliari sono estese anche agli interventi che prevedono la realizzazione di opere edilizie. Purché siano rispettate precise condizioni, il professionista potrà asseverare l'agibilità anche per altezze minime inferiori a 2,70 metri, sempre che non si vada al di sotto della soglia di 2,40 metri. Scendono anche le superfici minime degli alloggi monostanza stabilite dal Dm salute del 1975. Nasce un iter ad hoc per regolarizzare le difformità ante 1977 e vengono introdotte facilitazioni per il recupero dei sottotetti.

Salva-casa, quando la pergola bioclimatica è edilizia libera

La legge di conversione fa ricadere nelle attività di edilizia libera anche le pergole bioclimatiche, ossia le pergole dotate di lamelle frangisole.

Il testo del Dl 69 coordinato con la legge 105 del 2024

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