Il limite di due unità immobiliari, valido per gli interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus, non è correlato agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall'agevolazione. La precisazione arriva dalla sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze, Alessandra Sartore in un'interrogazione (5-06630) presentata da Gian Mario Fragomeli (Pd) in Commissione Finanza alla Camera.
Le norme sul Superbonus prevedono che per le persone fisiche il Superbonus si applichi limitatamente agli interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari. Si tratta di una limitazione - va ricordato - che non vale per gli interventi finalizzati al risparmio energetico effettuati sulle parti comuni dell'edificio e nemmeno per gli interventi antisismici.
Lo "sbarramento" delle due unità immobiliari, in particolare - precisa Sartore - non è correlata agli immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati dall'agevolazione. Più in particolare, con l'interrogazione veniva chiesto «se, in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile, un soggetto proprietario al 50 per cento che ha già utilizzato l'agevolazione del Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero se l'altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l'agevolazione, al fine di non perdere la possibilità di fruire del beneficio».
«Nel caso rappresentato di un soggetto che ha già utilizzato l'agevolazione - chiarisce ancora la sottosegretaria di Stato - per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento. L'altro comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute, qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell'agevolazione per interventi di efficienza energetica realizzati su altre due unità immobiliari».
Con l'interrogazione si chiedono anche chiarimenti sulla questione dell'attestazione dello stato legittimo e sull'ammissibilità delle spese per montascale e sonde geotermiche.
Stato legittimo
Con l'interrogazione si ritorna anche sulle ultime modifiche introdotte dal Dl Semplificazioni-bis (Dl 77 del 2021), ribadendo che gli interventi oggetto del Superbonus sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e che la presentazione della Cila non richiede l'attestazione dello stato legittimo (di cui all'articolo 9-bis del Tu Edilizia).
Per approfondire:
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IL TESTO DELLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE
Montascale
Il question time affronta anche il tema dell'ammissibilità dell'installazione di montascale. Questi rientrano nella famiglia degli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche e, come tali, sono ammessi al Superbonus «a condizione che - si legge nel testo della risposta - rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche».
Sonde geotermiche
Con l'interrogazione viene anche chiesto se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari possano essere ricomprese anche le spese per le sonde geotermiche. «Si fa presente - chiarisce ancora la sottosegretaria di Stato - che tra gli interventi cosiddetti "trainanti" oggetto del Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde geotermiche ed eventualmente abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo».
di Mariagrazia Barletta
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