Terremoto, al via le richieste di contributo firmate dal professionista tramite piattaforma MUDE

La ricostruzione privata degli edifici danneggiati dagli eventi sismici che hanno colpito duramente il Centro Italia, inizia ad entrare nella fase operativa, grazie a due passaggi importanti: la pubblicazione dell'elenco delle banche che potranno erogare i finanziamenti agevolati per la ricostruzione e l'attivazione della piattaforma MUDE attraverso la quale potranno essere inviate le richieste di contributo, compilate dai professionisti iscritti all'elenco speciale dei tecnici abilitati per il post-terremoto. 

«Si entra dunque nella fase operativa nella quale i cittadini e imprese che hanno subito danni dal terremoto potranno ottenere i contributi per la ricostruzione previsti dalla legge e, quindi, accedere ai relativi finanziamenti agevolati presso le banche dell'elenco pubblicato dall'ABI». Sono queste le parole del Commissario affidate ad un comunicato pubblicato sul sito dedicato alla ricostruzione (elenco delle banche aderenti).

La piattaforma MUDE

Il servizio MUDE, acronimo che sta per Modello unico digitale per l'edilizia, è un sistema unificato e condiviso per l'inoltro delle pratiche edilizie alla Pubblica Amministrazione utilizzato in Piemonte e ora messo a disposizione per le pratiche legate alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti dopo il 24 agosto scorso. Il professionista deve essere dotato di strumento per la firma digitale. L'accesso al sistema avviene esclusivamente tramite certificato digitale, rilasciato da certificatori abilitati e iscritti all'elenco AgID.

Due guide messe a disposizione dei professionisti

Contestualmente all'attivazione del servizio MUDE per la ricostruzione, sono state pubblicate due guide, una per spiegare come si utilizza il sistema per l'invio e la compilazione delle istanze e un'altra contenente una descrizione sintetica del procedimento autorizzativo delle richieste di contributi.

La ricostruzione per ora è attiva per la riparazione di danni lievi e per il ripristino di attività produttive

È possibile operare per la ricostruzione privata solo laddove sono state definite passo per passo le regole da seguire nell'iter burocratico, da rispettare per accedere ai contributi. E, per ora, le ordinanze hanno regolato solo la riparazione immediata di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo (ordinanza numero 4 del commissario Errani) e la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo (ordinanza numero 13).

 

Alcune soluzioni abitative di emergenza montate ad Amatrice (Rieti). Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Anche i professionisti devono aprire un conto corrente dedicato 

Per partecipare alla ricostruzione privata i professionisti devono avere un conto corrente dedicato esclusivamente all'attività professionale legata alla ricostruzione privata post-sisma, in modo da assicurare la tracciabilità dei relativi pagamenti. E, per ogni pagamento, è necessario far riferimento al Cup (Codice unico di progetto) assegnato ai lavori in sede di richiesta del contributo per la ricostruzione. 

Il contratto deve seguire lo schema-tipo

Altro obbligo importante è l'utilizzo dello schema di contratto-tipo scaturito dall'accordo tra la Rete nazionale delle professioni di area tecnica e il Commissario per la ricostruzione e allegato all'ordinanza numero 12. I professionisti, infatti, non possono accettare incarichi da privati beneficiari di contributi, né svolgere prestazioni se non mediante la sottoscrizione di contratti redatti in conformità a tale schema di contratto tipo.

Per approfondire:
Terremoto: professionisti obbligati ad aprire un conto corrente dedicato all'attività post-sisma
Terremoto, elenco speciale dei professionisti abilitati: l'ordinanza di Errani già operativa 
Terzo decreto Terremoto in Gazzetta: novità per incarichi professionali. Ok alla microzonazione

LE PROCEDURE

Danni lievi

Per quanto riguarda la riparazione immediata di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo e produttivo danneggiati dagli eventi sismici, bisogna presentare una comunicazione di avvio dei lavori, indicando, tra l'altro, il numero e la data dell'ordinanza comunale di inagibilità, i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza, e l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale.

Le imprese devono aver presentato domanda di iscrizione alla cosiddetta Anagrafe antimafia degli esecutori e i professionisti devono essere iscritti all'apposito elenco dei tecnici abilitati ad operare per la ricostruzione.

Alla comunicazione deve essere allegata, tra l'altro, la perizia asseverata dal tecnico incaricato della progettazione, completa di adeguata relazione che attesti il nesso di causalità tra i danni rilevati e gli eventi sismici, facendo riferimento alla scheda AeDES o alla dichiarazione di non utilizzabilità. Ovviamente alla comunicazione vanno allegati il progetto e il computo metrico redatto utilizzando il prezzario unico per la ricostruzione.

Passo fondamentale è, inoltre, la compilazione della scheda AeDes, sempre che non sia stata già redatta. Ricordiamo che il professionista che eventualmente avesse redatto la scheda FAST non potrà compilare, per lo stesso edificio, anche la scheda AeDES.

Si veda: Schede AeDES: requisiti dei tecnici, compensi e tempistiche. Mini-vademecum per orientarsi tra i provvedimenti

Ricostruzione e riparazione di attività produttive

Il nesso causa-effetto tra i danni riscontrati agli immobili e gli eventi sismici, deve essere comprovato e documentato mediante la presentazione di una perizia tecnica asseverata (non giurata) dal professionista.

Le perizie devono contenere una stima del costo degli interventi di miglioramento sismico o di ricostruzione. Tale stima va comparata con i costi parametrici, stabiliti nell'ordinanza e differenziati in base alla gravità del danno subito e alla vulnerabilità dell'immobile (Allegato 2 all'ordinanza), e sulla scorta dei quali viene anche determinata la consistenza dei contributi erogabili (sempre che da computo metrico i costi di ripristino o ricostruzione non siano inferiori rispetto a quelli stimati utilizzando i costi parametrici, perché in tal caso il contributo è calcolato in base al computo).

La domanda di contributo, con tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dall'ordinanza, assolve anche agli obblighi relativi al deposito del progetto strutturale o alla richiesta di autorizzazione preventiva ai sensi della vigente normativa per le costruzioni in zona sismica.

Per ottenere il contributo, il ripristino degli immobili deve prevedere, ovviamente, un intervento di miglioramento sismico. Si tratta di raggiungere un grado di sicurezza compreso tra il 60 e l'80 per cento rispetto al livello previsto per le nuove costruzioni dalle Ntc (Dm 14 gennaio 2008). Inoltre, gli interventi di ripristino e di ricostruzione, se riguardano immobili costituiti da più unità immobiliari utilizzate da diverse imprese, devono estendersi all'intero edificio, considerato nella sua globalità. Le imprese - in questo caso - si costituiscono in condominio per la realizzazione congiunta degli interventi.

Si veda:
Terremoto: il ruolo dei professionisti nel ripristino delle attività produttive

Mariagrazia Barletta

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